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tecnica_costruzioni:collaudo_statico:collaudo_statico

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tecnica_costruzioni:collaudo_statico:collaudo_statico [2017/02/01 15:17]
mickele [Modalità svolgimento collaudo]
tecnica_costruzioni:collaudo_statico:collaudo_statico [2021/06/13 13:09]
Linea 1: Linea 1:
-====== Il collaudo statico delle strutture ====== 
- 
-L'art. 67 del D.P.R. 380/2001 prevede l'obbligo del collaudo statico per gli interventi di: 
-  * nuova costruzione 
-  * adeguamento antisismico 
-  * miglioramento antisismico 
-su strutture in c.a. ed in acciaio.  
- 
-Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali su costruzioni esistenti il D.P.R.380/2001, così come modificato dal D.Lgs. 222/2016, prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori. 
- 
-Il D.M. 14/1/2008 estende tale obbligo anche alle strutture in altri materiali. 
- 
-Nel caso di Lavori Pubblici è bene tener presente che il certificato di collaudo statico delle strutture è un documento autonomo che di norma viene richiamato dal collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera. 
- 
-===== Nomina del collaudatore ===== 
- 
-Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, 
-che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 
- 
-Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso 
-lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di 
-accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 
- 
-Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di 
-chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli 
-ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il 
-collaudatore. 
- 
-===== Modalità svolgimento collaudo ===== 
- 
-Il cap. 9 delle NTC 2008 fornisce chiarimenti in merito alle modalità esecutive del collaudo statico.  
- 
-Il D.M. 14/01/2008 di fatto rende obbligatorio il Collaudo Statico in Corso d'Opera.  
- 
-Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo 
-sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
- 
-In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità 
-esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
- 
-Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. 
- 
-La Metodologia e la tempistica di Collaudo è delegata completamente alla sensibilità del Collaudatore a meno di quanto espressamente  previsto dalle NTC 2008 e dalla relativa Circolare applicativa (vedi in particolare il paragrafo 9.1). 
- 
-===== Link utili ===== 
- 
-[[http://www.ordineingegneritn.it/fileadmin/documenti/ALLEGATI/2012-01-12_schema_collaudo_statico.pdf]] 
  

tecnica_costruzioni/collaudo_statico/collaudo_statico.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

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