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Il collaudo statico delle strutture

L'art. 67 del D.P.R. 380/2001 prevede l'obbligo del collaudo statico per gli interventi di:

  • nuova costruzione
  • adeguamento antisismico
  • miglioramento antisismico

su strutture in c.a. ed in acciaio. Il D.M. 14/1/2008 estende tale obbligo anche alle strutture in altri materiali.

Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali su costruzioni esistenti il D.P.R.380/2001, così come modificato dal D.Lgs. 222/2016, prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori.

Nel caso di Lavori Pubblici è bene tener presente che il certificato di collaudo statico delle strutture è un documento autonomo che di norma viene richiamato dal collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera.

Nomina del collaudatore

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Modalità svolgimento collaudo

Il cap. 9 delle NTC 2008 fornisce chiarimenti in merito alle modalità esecutive del collaudo statico.

Benché il D.P.R. 380/2001 prevede che il collaudatore abbia 60 giorni di tempo dalla data di ultimazione della copertura per effettuare il collaudo, il D.M. 14/01/2008 di fatto prevede che il collaudo statico avvenga in corso d'opera.

Durante l'esecuzione dei lavori possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

La metodologia e la tempistica del collaudo è delegata completamente alla sensibilità del Collaudatore a meno di quanto espressamente previsto dalle NTC 2008 e dalla relativa Circolare applicativa (vedi in particolare il paragrafo 9.1).


tecnica_costruzioni/collaudo_statico/collaudo_statico.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

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