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Il collaudo statico delle strutture

L'art. 67 del D.P.R. 380/2001 prevede l'obbligo del collaudo statico per gli interventi di:

  • nuova costruzione
  • adeguamento antisismico
  • miglioramento antisismico

su strutture in c.a. ed in acciaio.

Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali su costruzioni esistenti il D.P.R.380/2001, così come modificato dal D.Lgs. 222/2016, prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori.

Il D.M. 14/1/2008 estende tale obbligo anche alle strutture in altri materiali.

Nel caso di Lavori Pubblici è bene tener presente che il certificato di collaudo statico delle strutture è un documento autonomo che di norma viene richiamato dal collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera.

Nomina del collaudatore

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.

Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Modalità svolgimento collaudo

Il cap. 9 delle NTC 2008 fornisce chiarimenti in merito alle modalità esecutive del collaudo statico.

Il D.M. 14/01/2008 di fatto rende obbligatorio il Collaudo Statico in Corso d'Opera.

Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.

La Metodologia e la tempistica di Collaudo è delegata completamente alla sensibilità del Collaudatore a meno di quanto espressamente previsto dalle NTC 2008 e dalla relativa Circolare applicativa (vedi in particolare il paragrafo 9.1).


tecnica_costruzioni/collaudo_statico/collaudo_statico.1485958666.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

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