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tecnica_costruzioni:collaudo_statico:collaudo_statico

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tecnica_costruzioni:collaudo_statico:collaudo_statico [2013/08/26 15:20]
mickele [Il collaudo statico delle strutture]
tecnica_costruzioni:collaudo_statico:collaudo_statico [2021/06/13 13:09]
Linea 1: Linea 1:
-====== Il collaudo statico delle strutture ====== 
  
-L'art. 67 del D.P.R. 380/2001 prevede l'obbligo del collaudo statico per strutture in c.a. ed in acciaio.  
- 
-Le NTC 2008, di fatto, estendono tale obbligo a tutte le strutture.  
- 
-In ogni caso il certificato di collaudo statico delle strutture di un’opera è un documento autonomo che, comunque, fa parte integrante del collaudo generale tecnico-amministrativo dell’intera opera, quando previsto.  
- 
-===== Nomina del collaudatore ===== 
- 
-Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, 
-che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera. 
- 
-Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso 
-lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di 
-accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 
- 
-Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di 
-chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli 
-ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il 
-collaudatore. 
- 
-===== Modalità svolgimento collaudo ===== 
- 
-Il cap. 9 delle NTC 2008 fornisce chiarimenti in merito alle modalità esecutive del collaudo statico. 
- 
-Il D.P.R. 380/2001 e le NTC 2008 rendono, di fatto, obbligatorio il Collaudo Statico in Corso d'Opera.  
- 
-Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo 
-sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 
- 
-In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità 
-esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni. 
- 
-Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al 
-competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. 
- 
-Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale 
-una copia del certificato di collaudo. 
- 
-La Metodologia e la tempistica di Collaudo è delegata completamente alla sensibilità del Collaudatore a meno di quanto espressamente  previsto dalle NTC 2008 e dalla successiva Circolare al capitolo 9 o meglio al paragrafo 9.1.  

tecnica_costruzioni/collaudo_statico/collaudo_statico.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

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