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sicurezza:fornitura_materiali

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Linea 3: Linea 3:
 ===== Riferimenti normativi ===== ===== Riferimenti normativi =====
  
-Il D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, analizza la casitica delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia nell’art. 96 che nell’art. 26, il primo applicabile ai cantieri edili, il secondo più generico.+Il D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009, analizza la casitica delle mere forniture di materiali ed attrezzature sia nell’art. 96 che nell’art. 26, il primo applicabile ai solo cantieri edili, il secondo con valenza più generale.
  
-Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, "I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: ... g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)". Il comma 1 bis, introdotto successivamente dal D. Lgs. n. 106/2009, precisa però che "la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature", aggiungendo che "in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto" il quale fissa gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.+Secondo l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, "I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: ... g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h)". Il comma 1 bis, introdottodal D. Lgs. n. 106/2009, precisa però che "la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature", aggiungendo che "in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 del presente decreto" il quale fissa gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
  
 L’art. 26 comma 3 bis, aggiunto con il decreto correttivo, afferma che, “ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 //(che prevede la redazione del DUVRI)// non si applica ai servizi di natura intellettuale, __alle mere forniture di materiali o attrezzature__, ...". L’art. 26 comma 3 bis, aggiunto con il decreto correttivo, afferma che, “ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 //(che prevede la redazione del DUVRI)// non si applica ai servizi di natura intellettuale, __alle mere forniture di materiali o attrezzature__, ...".

sicurezza/fornitura_materiali.1422529819.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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