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sicurezza:formazione

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Linea 1: Linea 1:
 ====== Formazione lavoratori ====== ====== Formazione lavoratori ======
  
-L’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012) prevede che lavoratori, preposti e dirigenti ricevano una formazione specifica sulla sicurezza.+L’accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012) prevede che lavoratori, preposti e dirigenti ricevano una formazione specifica sulla sicurezza.
  
 L'accordo ha previsto la durata e contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La formazione sarà organizzata in die moduli: L'accordo ha previsto la durata e contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La formazione sarà organizzata in die moduli:
Linea 15: Linea 15:
  
 E' prevista una formazione aggiuntiva: E' prevista una formazione aggiuntiva:
-  * per i lavoratori interessati da rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo I° del D.Lgs. 9 aprile 2008, n81 (Es. art. 73 c. 5 (attrezzature) – art. 136 c. 6 (montaggio ponteggi))+  * per i lavoratori interessati da rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo del D.Lgs. 81/2008 (ad esattrezzature (art. 73 c. 5) – montaggio ponteggi (art. 136 c. 6) )
   * qualora prevista da norme speciali (Es. D.P.R. n. 177/2011 ambienti confinati)   * qualora prevista da norme speciali (Es. D.P.R. n. 177/2011 ambienti confinati)
  
Linea 27: Linea 27:
 organismi paritetici e enti bilaterali ove presenti nel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività del datore di lavoro. E' necessario che il datore di lavoro invii una richiesta di collaborazione a detti enti. Qualora tale richiesta non abbia riscontro, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro il datore di lavoro dovrà tener conto delle indicazioni fornite. organismi paritetici e enti bilaterali ove presenti nel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività del datore di lavoro. E' necessario che il datore di lavoro invii una richiesta di collaborazione a detti enti. Qualora tale richiesta non abbia riscontro, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro il datore di lavoro dovrà tener conto delle indicazioni fornite.
  
 +Con Decreto Interministeriale del 6/3/2013 (G.U. n.65 del 18/3/2013) sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro recependo quanto indicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. 81/2008.
 ====== Formazione dei datori di lavoro con funzione di RSPP ====== ====== Formazione dei datori di lavoro con funzione di RSPP ======
  

sicurezza/formazione.1365066955.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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