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Formazione lavoratori

L’accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012) prevede che lavoratori, preposti e dirigenti ricevano una formazione specifica sulla sicurezza.

L'accordo ha previsto la durata e contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La formazione sarà organizzata in die moduli:

  • un modulo di “formazione generale” - 4 h
  • un modulo di “formazione specifica” che, sulla base del settore lavorativo interessato, può essere
    • rischio basso – 4 h (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo)
    • rischio medio – 8 h (Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione,Trasporti, Magazzinaggio
    • rischio alto – 12 h (Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Energia, Rifiuti, Raffinerie,Chimica, Sanità).

L'accordo sancisce la presunzione di adeguatezza e specificità della formazione dei dirigenti e dei preposti.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “formazione generale” e quella “specifica”, ma non “l'addestramento”.

E' prevista una formazione aggiuntiva:

  • per i lavoratori interessati da rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo I del D.Lgs. 81/2008 (ad es. attrezzature (art. 73 c. 5) – montaggio ponteggi (art. 136 c. 6) )
  • qualora prevista da norme speciali (Es. D.P.R. n. 177/2011 ambienti confinati)

I preposti, oltre alla formazione già prevista per i lavoratori, dovranno ricevere una formazione particolare della durata di 8 ore.

Per i dirigenti sono previsti 4 moduli formativi integralmente sotitutivi della formazione prevista per i lavoratori. La durata complessiva del corso deve essere di almeno 16 ore da svolgersi nell’arco di 12 mesi.

Per i componenti di imprese familiari, per lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, per coltivatori diretti del fondo o soci delle società semplici operanti nel settore agricolo è prevista la possibilità di una formazione facoltativa.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con organismi paritetici e enti bilaterali ove presenti nel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività del datore di lavoro. E' necessario che il datore di lavoro invii una richiesta di collaborazione a detti enti. Qualora tale richiesta non abbia riscontro, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro il datore di lavoro dovrà tener conto delle indicazioni fornite.

Con Decreto Interministeriale del 6/3/2013 (G.U. n.65 del 18/3/2013) sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro recependo quanto indicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. 81/2008.

Formazione dei datori di lavoro con funzione di RSPP

L'accordo Stato-Regioni n. 223 del 21/12/2011 regolamenta i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Formazione operatori attrezzature

L'accordo Stato-Regioni n. 53 del 22/2/2012 richiede una formazione specifica per gli operatori delle seguenti attrezzature:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • gru per autocarro
  • gru a torre
  • carrelli elevatori semoventi
  • gru mobili
  • trattori agricoli o forestali
  • macchine movimento terra
  • pompe per calcestruzzo

I programmi dei corsi di formazione devono essere composti dai seguenti tre moduli:

  • un modulo giuridico (della durata di un’ora con caratteristica di credito formativo permanente)
  • un modulo teorico (di durata e contenuti tecnici variabili a seconda dell’attrezzatura)
  • un modulo pratico specifico (di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura, a carattere di esercitazione pratica).

L’abilitazione conseguente ha una validità di 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 di tipo pratico.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, è necessario che:

  • venga individuato un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente);
  • venga tenuto un registro di presenza dei partecipanti;
  • il numero dei partecipanti non sia superiore a 24 individui;
  • per le attività pratiche la proporzione istruttore/allievi non sia superiore a 1/6 (almeno un docente ogni 6 allievi);
  • le attività pratiche siano effettuate in area idonea al fine di avere lo spazio sufficiente per la movimentazione e l’utilizzo dell’attrezzatura in questione;
  • i partecipanti frequentino almeno il 90% del monte ore complessivo.

La formazione sull’utilizzo delle attrezzature, così come tutta la formazione sul tema della sicurezza, deve essere svolta in orario di lavoro e non deve comportare alcun onere economico per i lavoratori. Tale formazione inoltre deve intendersi come formazione “tecnica” da aggiungersi a quella “specifica” obbligatoria prevista sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 Gennaio 2012) riguardante la formazione sulla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.

Al termine del corso il docente dovrà effettuare una verifica finale dell’apprendimento, allo scopo di appurare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali dei partecipanti al corso. Il docente (o il responsabile del progetto formativo se diverso dal docente) formulerà poi un giudizio finale in termini di valutazione globale, e redigerà un verbale da trasmettere alle Regioni ed alle Province Autonome competenti per territorio al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

L’accordo entra in vigore il 12/03/2013 (12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta). I lavoratori incaricati all’uso di una delle attrezzature sopra indicate dovranno sostenere i corsi entro 24 mesi (entro il 12/03/2015).

Per quanto riguarda un eventuale formazione pregressa, la norma regolamenta le diverse casisitiche:

  • se il corso precedentemente frequentato era di durata pari a quella indicata dall’Accordo, con tanto di moduli teorici e pratici e verifica di apprendimento, il lavoratore deve solo organizzarsi per gli aggiornamenti quinquennali;
  • se il corso precedentemente frequentato prevedeva un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento, ma la durata era inferiore a quella indicata dall’Accordo, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento entro il 12/03/2015;
  • se il corso precedentemente frequentato (di qualsiasi durata) non prevedeva la verifica di apprendimento, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento ed effettuare la verifica di apprendimento entro il 12/03/2015.

sicurezza/formazione.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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