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Linea 1: Linea 1:
-====== Formazione lavoraratori ======+====== Formazione lavoratori ======
  
-L’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012) prevede che lavoratori, preposti e dirigenti ricevano una formazione specifica sulla sicurezza.+L’accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012) prevede che lavoratori, preposti e dirigenti ricevano una formazione specifica sulla sicurezza.
  
 L'accordo ha previsto la durata e contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La formazione sarà organizzata in die moduli: L'accordo ha previsto la durata e contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La formazione sarà organizzata in die moduli:
-  * un modulo di "formazione generale" (4ore)+  * un modulo di "formazione generale" - 4 h
   * un modulo di "formazione specifica" che, sulla base del settore lavorativo interessato, può essere   * un modulo di "formazione specifica" che, sulla base del settore lavorativo interessato, può essere
       * rischio basso – 4 h (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo)       * rischio basso – 4 h (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo)
       * rischio medio – 8 h (Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione,Trasporti, Magazzinaggio       * rischio medio – 8 h (Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione,Trasporti, Magazzinaggio
-      * rischio alto – 12 h (Costruz., Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Energia, Rifiuti, Raffinerie,Chimica, Sanità).+      * rischio alto – 12 h (Costruzioni, Industria, Alimentare, Tessile, Legno, Energia, Rifiuti, Raffinerie,Chimica, Sanità).
  
 L'accordo sancisce la presunzione di adeguatezza e specificità della formazione dei dirigenti e dei preposti. L'accordo sancisce la presunzione di adeguatezza e specificità della formazione dei dirigenti e dei preposti.
  
- +Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "formazione generale" e quella "specifica", ma non "l'addestramento".
-Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "formazione generale" e quella "specifica", ma non "l'addestramento" +
- +
-Esistono incertezze in merito all'effettiva applicabilità dell'accordo che potrebbe quindi entrare in vigore il 12/1/2012 o il 26/1/2012. Il prevalente orientamento del Coordinamento delle Regioni e del +
-Ministero del lavoro è che entri in vigore il 26/1/2012 poiché tale accordo ha valenza normativa (integra l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008).+
  
 E' prevista una formazione aggiuntiva: E' prevista una formazione aggiuntiva:
-  * per i lavoratori interessati da rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo I° del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Es. art. 73 c. 5 (attrezzature) – art. +  * per i lavoratori interessati da rischi specifici di cui ai titoli successivi al Titolo del D.Lgs. 81/2008 (ad esattrezzature (art. 73 c. 5) – montaggio ponteggi (art. 136 c. 6) ) 
-136 c. 6 (montaggio ponteggi)) +  * qualora prevista da norme speciali (Es. D.P.R. n. 177/2011 ambienti confinati)
-  * Formazione prevista da norme speciali (Es. : DPR n. 177/2011 ambienti confinati)+
  
-Per i preposti oltre alla formazione già prevista per i lavoratori è prevista una formazione particolare della durata di 8 ore.+prepostioltre alla formazione già prevista per i lavoratori, dovranno ricevere una formazione particolare della durata di 8 ore.
  
-Per i dirigenti sono previsti 4 moduli formativi integralmente sotitutivi della formazione prevista per i lavoratori. La durata minima complessiva del corso delve essere di 16 ore e deve essere svolta nell’arco di 12 mesi.+Per i dirigenti sono previsti 4 moduli formativi integralmente sotitutivi della formazione prevista per i lavoratori. La durata complessiva del corso deve essere di almeno 16 ore da svolgersi nell’arco di 12 mesi.
  
 Per i componenti di imprese familiari, per lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, per coltivatori diretti del fondo o soci delle società semplici operanti nel settore agricolo è prevista la possibilità di una formazione facoltativa. Per i componenti di imprese familiari, per lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, per coltivatori diretti del fondo o soci delle società semplici operanti nel settore agricolo è prevista la possibilità di una formazione facoltativa.
  
 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con
-organismi paritetici e enti bilaterali ove presentinel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività del datore di lavoro. E' necessario che il datore di lavoro invii una richiesta di collaborazione che potrà o meno avere riscontroNel caso non abbia riscontro, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro il datore di lavoro dovrà tener conto delle indicazioni fornite.+organismi paritetici e enti bilaterali ove presenti nel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività del datore di lavoro. E' necessario che il datore di lavoro invii una richiesta di collaborazione a detti entiQualora tale richiesta non abbia riscontro, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro il datore di lavoro dovrà tener conto delle indicazioni fornite.
  
-====== Formazione dei daotri di lavoro con funzione di RSPP ======+Con Decreto Interministeriale del 6/3/2013 (G.U. n.65 del 18/3/2013) sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro recependo quanto indicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. 81/2008. 
 +====== Formazione dei datori di lavoro con funzione di RSPP ======
  
 L'accordo Stato-Regioni n. 223 del 21/12/2011 regolamenta i corsi di formazione per lo svolgimento L'accordo Stato-Regioni n. 223 del 21/12/2011 regolamenta i corsi di formazione per lo svolgimento
 diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
- 
-Anche in questo caso sussistono dubbi in merito alla data di entrata in vigore del provvedimento: 12/1/2012 o 26/1/2012. 
  
 ====== Formazione operatori attrezzature ====== ====== Formazione operatori attrezzature ======
  
 L'accordo Stato-Regioni n. 53 del 22/2/2012 richiede una formazione specifica per gli operatori delle seguenti attrezzature: L'accordo Stato-Regioni n. 53 del 22/2/2012 richiede una formazione specifica per gli operatori delle seguenti attrezzature:
-piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) +  * piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 
-gru per autocarro +  gru per autocarro 
-gru a torre +  gru a torre 
-carrelli elevatori semoventi +  carrelli elevatori semoventi 
-gru mobili +  gru mobili 
-trattori agricoli o forestali +  trattori agricoli o forestali 
-macchine movimento terra +  macchine movimento terra 
-pompe per calcestruzzo+  pompe per calcestruzzo
  
-I programmi dei corsi di formazione devono essere composti dai seguenti tre moduli:prevedono che gli allievi frequentino+I programmi dei corsi di formazione devono essere composti dai seguenti tre moduli: 
-• un modulo giuridico (della durata di un’ora con caratteristica di credito formativo permanente) +  un modulo giuridico (della durata di un’ora con caratteristica di credito formativo permanente) 
-• un modulo teorico (di durata e contenuti tecnici variabili a seconda dell’attrezzatura) +  un modulo teorico (di durata e contenuti tecnici variabili a seconda dell’attrezzatura) 
-• un modulo pratico specifico (di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura, a carattere di esercitazione pratica).+  un modulo pratico specifico (di durata e contenuto variabile a seconda dell’attrezzatura, a carattere di esercitazione pratica).
  
-L’abilitazione ha validità pari a 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 relative alla parte pratica.+L’abilitazione conseguente ha una validità di 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 di tipo pratico.
  
 Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, è necessario che: Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, è necessario che:
-• venga individuato un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente); +  * venga individuato un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente); 
-• venga tenuto un registro di presenza dei partecipanti; +  venga tenuto un registro di presenza dei partecipanti; 
-• il numero dei partecipanti non sia superiore a 24 individui; +  il numero dei partecipanti non sia superiore a 24 individui; 
-• per le attività pratiche la proporzione istruttore/allievi non sia superiore a 1/6 (almeno un docente ogni 6 allievi); +  per le attività pratiche la proporzione istruttore/allievi non sia superiore a 1/6 (almeno un docente ogni 6 allievi); 
-• le attività pratiche siano effettuate in area idonea al fine di avere lo spazio sufficiente per la movimentazione e l’utilizzo dell’attrezzatura in questione; +  le attività pratiche siano effettuate in area idonea al fine di avere lo spazio sufficiente per la movimentazione e l’utilizzo dell’attrezzatura in questione; 
-• i partecipanti frequentino almeno il 90% del monte ore complessivo.+  i partecipanti frequentino almeno il 90% del monte ore complessivo.
  
 La formazione sull’utilizzo delle attrezzature, così come tutta la formazione sul tema della sicurezza, deve essere svolta in orario di lavoro e non deve comportare alcun onere economico per i lavoratori. La formazione sull’utilizzo delle attrezzature, così come tutta la formazione sul tema della sicurezza, deve essere svolta in orario di lavoro e non deve comportare alcun onere economico per i lavoratori.
Linea 74: Linea 68:
  
 Per quanto riguarda un eventuale formazione pregressa, la norma regolamenta le diverse casisitiche: Per quanto riguarda un eventuale formazione pregressa, la norma regolamenta le diverse casisitiche:
-• se il corso precedentemente frequentato era di durata pari a quella indicata dall’Accordo, con tanto di moduli teorici e pratici e verifica di apprendimento, il lavoratore deve solo organizzarsi per gli aggiornamenti quinquennali; +  * se il corso precedentemente frequentato era di durata pari a quella indicata dall’Accordo, con tanto di moduli teorici e pratici e verifica di apprendimento, il lavoratore deve solo organizzarsi per gli aggiornamenti quinquennali; 
-• se il corso precedentemente frequentato prevedeva un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento, ma la durata era inferiore a quella indicata dall’Accordo, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento entro il 12/03/2015; +  se il corso precedentemente frequentato prevedeva un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento, ma la durata era inferiore a quella indicata dall’Accordo, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento entro il 12/03/2015; 
-• se il corso precedentemente frequentato (di qualsiasi durata) non prevedeva la verifica di apprendimento, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento ed effettuare la verifica di apprendimento entro il 12/03/2015.+  se il corso precedentemente frequentato (di qualsiasi durata) non prevedeva la verifica di apprendimento, il lavoratore dovrà seguire il corso di aggiornamento ed effettuare la verifica di apprendimento entro il 12/03/2015.

sicurezza/formazione.1356733922.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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