Strumenti Utente



sicurezza:coordinatori

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
sicurezza:coordinatori [2012/12/18 11:06]
mickele [IL CSP]
sicurezza:coordinatori [2021/06/13 13:08] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 ====== I Coordinatori della sicurezza ====== ====== I Coordinatori della sicurezza ======
 +
 +===== Obbligo di nomina dei coordinatori =====
 +
 +Per effetto della disposizione dell'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09, la designazione del CSP per la redazione del PSC e la nomina del CSE per il coordinamento durante l’esecuzione dei lavori è obbligatoria ove sia prevista in cantiere la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.
 +
 +E' bene sottolineare a tal proposito che la presenza di manodopera di altra impresa a seguito del nolo a caldo di attrezzature piuttosto che a seguito della fornitura con posa in opera di materiali configura l'obbligo di nomina dei coordinatori.
 +
 +===== Requisiti dei cordinatori della sicurezza =====
 +
 +Il CSP ed il CSE devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 +  * laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (Decreto del MURS del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del 9 luglio 2007), ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (Decreto del MURS del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del MIUR del 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
 +  * laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23 (Decreto del MURS del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del 9 luglio 2007), ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, (decreto MURST del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
 +  * diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
 +
 +Inoltre devono essere in possesso di attestato di frequenza ad un corso specifico della durata di 120 ore, con verifica dell'apprendimento finale. Tale corso può essere organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Il corso dovrà essere composto da una parte teorica e da una aprte pratica secondo quanto meglio dettagliato dall'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.
 +
 +E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.
  
 ===== IL CSP ===== ===== IL CSP =====
Linea 21: Linea 38:
 Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti prescritti, può svolgere le funzioni di CSE. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti prescritti, può svolgere le funzioni di CSE.
  
-===== Requisiti dei cordinatori della sicurezza ===== 
- 
-Il CSP ed il CSE devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
-  * laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (Decreto del MURS del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del 9 luglio 2007), ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (Decreto del MURS del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del MIUR del 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; 
-  * laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23 (Decreto del MURS del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del 9 luglio 2007), ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, (decreto MURST del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; 
-  * diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 
- 
-Inoltre devono essere in possesso di attestato di frequenza ad un corso specifico della durata di 120 ore, con verifica dell'apprendimento finale. Tale corso può essere organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Il corso dovrà essere composto da una parte teorica e da una aprte pratica secondo quanto meglio dettagliato dall'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008. 
- 
-E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. 

sicurezza/coordinatori.1355825171.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email