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sicurezza:coordinatori

I Coordinatori della sicurezza

Obbligo di nomina dei coordinatori

Per effetto della disposizione dell'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs 81/08, come modificato dal D.Lgs. 106/09, la designazione del CSP per la redazione del PSC e la nomina del CSE per il coordinamento durante l’esecuzione dei lavori è obbligatoria ove sia prevista in cantiere la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.

E' bene sottolineare a tal proposito che la presenza di manodopera di altra impresa a seguito del nolo a caldo di attrezzature piuttosto che a seguito della fornitura con posa in opera di materiali configura l'obbligo di nomina dei coordinatori.

Requisiti dei cordinatori della sicurezza

Il CSP ed il CSE devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (Decreto del MURS del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007), ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (Decreto del MURS del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del MIUR del 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23 (Decreto del MURS del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007), ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, (decreto MURST del 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Inoltre devono essere in possesso di attestato di frequenza ad un corso specifico della durata di 120 ore, con verifica dell'apprendimento finale. Tale corso può essere organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Il corso dovrà essere composto da una parte teorica e da una aprte pratica secondo quanto meglio dettagliato dall'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.

E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

IL CSP

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di solito indicato con la sigla CSP, è il soggetto incaricato dal committente di svolgere i compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008.

Tali compiti sono essenzialmente :

  • redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 91 comma 1 lett. a)
  • redigere il fascicolo dell'opera (art. 91 comma 1 lett. b)
  • collaborare con il committente ed il progettista nella definizione delle soluzioni progettuali e delle tempistiche di realizzazione dell'opera in merito ai riflessi che le stesse possano avere sulla sicurezza dei lavoratori (art. 91 comma 1 lett. b-bis); questo compito è stato introdotto dalla Legge 88/2009 che ha così esteso al CSP un compito che prima era esclusivo del committente
  • valutare il rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo (art. 91 comma 2-bis).

Il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Inoltre il committente o il responsabile dei lavori può svolgere le funzioni di CSP qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Il CSE

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di solito indicato con la sigla CSE, è il soggetto incaricato dal committente dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. Il CSE non può essere il datore di lavoro di una delle imprese esecutrici, né un suo dipendente, né il suo responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); l'unico caso in cui tali restrizione non valgono è qualora committente coincida con l'impresa esecutrice.

Il committente o il responsabile dei lavori designa il CSE prima dell'affidamento dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti prescritti, può svolgere le funzioni di CSE.


sicurezza/coordinatori.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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