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Diritto penale

Lesioni personali

Classificazione delle lesioni personali nel codice penale

  1. Sulla base dell’elemento psicologico si distinguono:
    1. lesione personale volontaria o dolosa;
    2. lesione personale colposa.
  2. Sulla base della durata della malattia si è soliti distinguere:
    1. lesione personale lievissima: se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni (in questo caso il delitto è perseguibile a querela della persona offesa);
    2. lesione personale lieve: quando la malattia a una durata maggiore di 20 giorni ma non superiore ai 40 (ove si tratti di lesione personale volontaria si procede d’ufficio e perciò sussiste per il medico l’obbligo di referto);
    3. lesione personale grave: se la durata della malattia o dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge;
    4. lesione personale gravissima: se la malattia è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti.

L’art. 583 c.p. elenca in dettaglio le ipotesi aggravanti, tutte di grande interesse medico legale:

  1. la lesione personale è grave
    1. se dal fatto derivano malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni;
    2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
  2. la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
    1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
    2. la perdita di un senso;
    3. la perdita di un arto;
    4. una mutilazione che renda l’arto inservibile;
    5. la perdita dell’uso di un organo;
    6. la perdita della capacità di procreare;
    7. una permanente e grave difficoltà della favella;
    8. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Le lesioni gravissime, gravi e lievi sono procedibili d’ufficio. In più le lesioni personali “gravi” e “gravissime” rientrano tra le circostanze aggravanti di cui all’art. 583 c.p.

Reati di danno e di pericolo

Nei reati di pericolo (a differenza dei reati di danno in cui la norma incriminatrice punisce la determinazione di un evento di danno) sussiste un'anticipazione della tutela penale, con l'irrogazione della pena non per la sussistenza di un danno ma per il pericolo creato rispetto ad un bene giuridico (id est: prima che si sia verificato l'evento di danno).

L'art. 434 c.p.c. “Crollo di cotruzioni o altri disastri dolosi, configura il reato contro la pubblica incolumità, che prevede a sua volta, nei due commi che lo compongono, due diversi reati:

  1. al primo comma viene punito chiunque commetta un fatto diretto a cagionare un crollo o altro disastro (reato di pericolo)
  2. al secondo comma, con inasprimento della pena, si punisce l'avvenuto crollo o disastro (reato di danno).

Tutela anticipata e tipologia di pericolo che, nei reati c.d. di pericolo, assumono caratteri determinanti tanto da permettere l'ulteriore distinzione tra:

  1. reati di pericolo astratto, in cui il giudice è chiamato ad accertare non il pericolo ma la lesività della condotta cioè che rientri all'interno di una classe (generale) di comportamento che espone il bene tutelato a pericolo;
  2. reati di pericolo concreto, in cui il giudice è chiamato all'accertamento in concreto dell'effettiva messa in pericolo del bene tutelato dalla fattispecie criminosa.

All'interno del genus dei delitti di pericolo (comune), in cui la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il “pericolo” per la pubblica incolumità, particolari problematiche sono state poste dal c.d. disastro innominato colposo di cui agli artt. 449 e 434 c.p. (Cfr. sul punto: Cass. Pen. Sez. IV, 14 marzo 2012 n. 18678; Cass. Pen. Sez. IV, 15 dicembre 2011 n. 6965; Corte costituzionale, 1 agosto 2008 n. 327; Cass. Pen. Sez. IV, 20 febbraio 2007 n. 19342; Trib. Venezia, I. Sez. 02.11.2001).

Questa variante delle fattispecie di cui al capo I titolo IV del Codice Penale, così come le altre fattispecie richiamate dagli art. 449 e 450 c.p., sottende il dato tipico di “disastro”, definito nella Relazione al progetto definitivo del codice penale, “danno di tale rilevanza da potersene dedurre l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità”. Tuttavia, diversamente dagli altri casi tassativamente previsti, la definizione normativa di “disastro innominato”, risulta essere libera dalla previsione di un referente materiale specifico, costituente fonte del pericolo per l'incolumità.

Fonte: Il reato di disastro colposo c.d. innominato: determinatezza, configurazione e causalità. (www.StudioCataldi.it)


diritto/diritto_penale.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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