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appalti_pubblici:subcontratti

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Linea 3: Linea 3:
 Il D.Lgs. 163/2006 definisce i subcontratti come tutto ciò che non è subappalto. Il D.Lgs. 163/2006 definisce i subcontratti come tutto ciò che non è subappalto.
  
-Per subappalto si intende un affidamento eseguito dall'appaltatore che rientra in una delle seguenti casisitiche (art. 118 comma 11 D.Lgs. 163/2006):+L'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 definisce subappalto un affidamento eseguito dall'appaltatore (subaffidamento) che rientra in una delle seguenti casisitiche (art. 118 comma 11 D.Lgs. 163/2006):
   - lavori, di qualunque importo   - lavori, di qualunque importo
-  - forniture o servizi qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni: +  - forniture con posa in opera o servizi qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 
-    * hanno un importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro +    * abbiano un importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro 
-    * il costo della manodopera è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare+    * il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare
  
 Per esclusione è possibile definire subcontratti i subaffidamenti relativi a: Per esclusione è possibile definire subcontratti i subaffidamenti relativi a:
-  * forniture o servizi d’importo inferiore al 2% dellimporto dei lavori affidati a 100.000,00 euro, indipendentemente dallincidenza del costo della manodopera e del personale; +  * forniture con posa in opera o servizi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati e comunque inferiori a 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera e del personale; 
-  * forniture o servizi di importo superiore al 2% dellimporto dei lavori affidati o a 100.000,00 euro, il cui +  * forniture con posa in opera o servizi di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro, il cui costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto da affidare.
-costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dellimporto del sub-contratto da affidare.+
  
-Qualora si rientri in queste due casisitiche, limporto del subcontratto non incide sulla quota subappaltabile della categoria prevalente e l’appaltatore può affidare a terzi le prestazioni in oggetto semplicemente +Qualora si rientri in queste due casisitiche, l'importo del subcontratto non incide sulla quota subappaltabile della categoria prevalente e l’appaltatore può affidare a terzi le prestazioni in oggetto semplicemente 
-comunicando per iscritto alla stazione appaltante il nome del sub – contraente, l’importo del contratto e +comunicando per iscritto alla stazione appaltante
-l’oggetto della prestazione affidata.+  * il nome del subcontraente 
 +  * l’importo del contratto 
 +  l’oggetto della prestazione affidata.
  
-===== Subaffidamento di “lavori” sempre qualificabile come subappalto – criterio distintivo tra lavori e forniture =====+===== Il subaffidamento di “lavori” è sempre qualificabile come subappalto =====
  
-Il comma 11 dellart. 118 del D.Lgs. 163/2006 trova applicazione esclusivamente per le “prestazioni diverse dai lavori”, mentre i subaffidamenti di “lavori” sono sempre e comunque soggetti al regime del subappalto e pertanto all’autorizzazione da parte della stazione appaltante (determinazione n. 25 del 25 maggio 2001 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici).+Il comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 trova applicazione esclusivamente per le “prestazioni diverse dai lavori”, mentre i subaffidamenti di “lavori” sono sempre e comunque soggetti al regime del subappalto e pertanto all’autorizzazione da parte della stazione appaltante (determinazione n. 25 del 25 maggio 2001 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici).
  
-È fondamentale pertanto definire un criterio distintivo, ragionevolmente certo, in base al quale stabilire se la prestazione del subaffidamento sia qualificabile come lavoro o come prestazione diversa, sottratta – laddove +È fondamentale pertanto definire un criterio distintivo, ragionevolmente certo, in base al quale stabilire se la prestazione del subaffidamento sia qualificabile come lavoro o meno. Le difficoltà maggiori sono date dalla “fornitura con posa in opera” di materiali per la quale si rende necessario stabilire quando prevale l’elemento “fornitura” e quando invece la prestazione lavorativa.
-si realizzino le condizioni previste dalle suindicate lettere a) e b) – al regime del subappalto. +
-Le difficoltà maggiori sono date dalla “fornitura con posa in opera” di materiali per la quale si rende +
-necessario stabilire quando prevale l’elemento “fornitura” e quando invece la prestazione lavorativa+
-La prestazione va considerata “fornitura” quando il bene ha una precisa destinazione d’uso (pannelli prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e la posa in opera svolta in cantiere consiste in un’attività puramente accessoria e strumentale (montaggio, saldatura, incollatura, assemblaggio, ecc.) che non +
-modifica in alcun modo il bene ma è diretta solamente a consentirne l’utilizzo.+
  
-Da un punto di vista meramente teorico possiamo definire “lavoro” (sempre soggetta a subappalto) unattività lavorativa che trasforma il bene in un’entità diversa, con destinazione d’uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie, come, ad esempio, nel caso della fornitura in opera di mattoni e travi in ferro che, mediante l’attività lavorativa, divengono murature e strutture di un edificio. Altro esempio significativo è dato dalla fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso, che deve considerarsi sempre soggetta al subappalto, anche nel caso la manodopera sia inferiore al 50%, non avendo il bitume di per sé, pur se preconfezionato, una specifica destinazione d’uso indipendentemente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere steso e lavorato.+Da un punto di vista meramente teorico possiamo definire “lavoro” un'attività lavorativa che trasforma il bene in un’entità diversa, con destinazione d’uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie, come, ad esempio, nel caso della fornitura in opera di mattoni e travi in ferro che, mediante l’attività lavorativa, divengono murature e strutture di un edificio. Altro esempio significativo è dato dalla fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso, che deve considerarsi sempre soggetta al subappalto, anche nel caso la manodopera sia inferiore al 50%, non avendo il bitume di per sé, pur se preconfezionato, una specifica destinazione d’uso indipendentemente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere steso e lavorato
 + 
 +Per contro la prestazione è considerata “fornitura” quando il bene ha una precisa destinazione d’uso (pannelli prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e la posa in opera svolta in cantiere consiste in un'attività puramente accessoria e strumentale (montaggio, saldatura, incollatura, assemblaggio, ecc.) che non modifica in alcun modo il bene ma è diretta solamente a consentirne l’utilizzo.
  
 Dal punto di vista pratico possiamo fare utile riferimento al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV). Dal punto di vista pratico possiamo fare utile riferimento al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV).
  

appalti_pubblici/subcontratti.1402059245.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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