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ambiente:terre_rocce_scavo

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Linea 26: Linea 26:
     - CER 170503* - terre e rocce, contenenti sostanze pericolose     - CER 170503* - terre e rocce, contenenti sostanze pericolose
     - CER 170504 – terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503     - CER 170504 – terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
-  - riutilizzo all’interno dello stesso cantiere, ai sensi dell’art 185 c-bis D.Lgs. 152/06 (così come integrato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009). Non rientra nella disciplina dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. Il riutilizzo del materiale scavato deve avvenire senza che sia stata preventivamente effettuata alcuna operazione di trattamento. Nel caso si voglia prevedere il riutilizzo nel sito, occorre provvedere alla redazione dell’elaborato “Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo”, redatto secondo i contenuti delle linee guida del Comune di Torino con particolare riferimento all’Allegato 1, che deve essere parte integrante del progetto dell’opera. Il Comune, dopo aver verificato il rispetto di quanto prescritto dalla normativa, esprime il proprio nullaosta mediante presa d’atto.  Eventuali varianti in corso d’opera relative a differenti modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo dovranno essere approvate dallo stesso ente+  - riutilizzo all’interno dello stesso cantiere, ai sensi dell’art 185 c-bis D.Lgs. 152/06 (così come integrato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009). Non rientra nella disciplina dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. Il riutilizzo del materiale scavato deve avvenire senza che sia stata preventivamente effettuata alcuna operazione di trattamento. Nel caso si voglia prevedere il riutilizzo nel sito, occorre provvedere alla redazione dell’elaborato “Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo” 
 +  - riutilizzo in aree esterne al cantiere; occorre provvedere alla redazione dell’elaborato “Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo
   - riutilizzo in aree o cicli produttivi esterni, ai sensi dell’art 186 D.Lgs. 152/06   - riutilizzo in aree o cicli produttivi esterni, ai sensi dell’art 186 D.Lgs. 152/06
   - le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o impiegate nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava purché:    - le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o impiegate nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava purché: 
Linea 44: Linea 45:
 L’art. 186 del D. Lgs 152/2006 non si applica per terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica. L’art. 186 del D. Lgs 152/2006 non si applica per terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica.
  
-Nel caso si voglia prevedere il riutilizzo fuori dal sito, occorre provvedere alla redazione dell’elaborato “Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo”, che deve essere parte integrante del progetto dell’opera. Il trasporto presso i siti esterni per il riutilizzo deve essere accompagnato dal “Documento di trasporto delle terre e rocce da scavo”. +Il trasporto presso i siti esterni per il riutilizzo deve essere accompagnato dal “Documento di trasporto delle terre e rocce da scavo”.
  

ambiente/terre_rocce_scavo.1392629330.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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