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Terre e Rocce da scavo

La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e definisce “terra e roccia da scavo” il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultroneo (materiale plastico, macerie, cls, metalli,…).

Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) a meno del loro riutilizzo ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs 152/2006..

Rif. Parte IV D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Definizioni

  • Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo: documento progettuale redatto e sottoscritto da professionista abilitato, contenente tutte le informazioni previste dagli artt. 185 e 186 del D.Lgs 152/2006
  • Cantiere: un’unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente
  • Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. Per i lavori pubblici il luogo di produzione dei rifiuti coincide con l’area di cantiere.

Procedure operative ed amministrative

Qualora sia prevista la produzione di terre e rocce da scavo all’interno di un cantiere è opportuno verificarne la natura e qualità mediante indagini comprendenti l’esecuzione di sondaggi o pozzetti esplorativi e se necessario analisi chimiche.

Nel caso in cui le indagini diano riscontro di contaminazione nel sito oppure si rinvengano strutture o situazioni potenzialmente in grado di aver contaminato il sito, dovranno essere avviate le procedure previste all’art. 242 del D.L.vo 152/2006 comunicando agli Enti competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione (vedi scheda bonifiche).

Sulla base degli esiti delle indagini svolte saranno definite le modalità di gestione delle terre da scavo prodotte:

  1. gestione delle terre in regime di rifiuto, prevedendo lo smaltimento presso un impianto autorizzato o presentando richiesta di autorizzazione al recupero rifiuti alla Provincia, ai sensi degli artt. 214, 215, 216 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.(procedure semplificate) o ai sensi dell’ art. 208 (procedure ordinarie). La gestione delle terre e rocce da scavo in regime di rifiuti deve avvenire secondo quanto previsto dalla disciplina sui rifiuti. Rientra nel regime semplificato il recupero ambientale attraverso l’utilizzo di specifiche tipologie di rifiuti inerti per il rimodellamento geomorfologico di aree degradate a condizione che rispettino le prescrizioni tecniche del DM 5 febbraio 1998. Il trasporto verso gli impianti di gestione (recupero o smaltimento) deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti. Non devono essere accompagnate dal formulario le movimentazioni dei rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione. Le terre e rocce da scavo prodotte da cantieri di costruzione e demolizione compreso il terreno proveniente da siti contaminati rientrano nel codice CER 17 ed in particolare:
    1. CER 170503* - terre e rocce, contenenti sostanze pericolose
    2. CER 170504 – terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
  2. riutilizzo all’interno dello stesso cantiere, ai sensi dell’art 185 c-bis D.Lgs. 152/06 (così come integrato dall'articolo 20, comma 10-sexies, legge n. 2 del 2009). Non rientra nella disciplina dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. Il riutilizzo del materiale scavato deve avvenire senza che sia stata preventivamente effettuata alcuna operazione di trattamento. Nel caso si voglia prevedere il riutilizzo nel sito, occorre provvedere alla redazione dell’elaborato “Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo”
  3. riutilizzo in aree esterne al cantiere; occorre provvedere alla redazione dell’elaborato “Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo”.
  4. riutilizzo in aree o cicli produttivi esterni, ai sensi dell’art 186 D.Lgs. 152/06
  5. le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati o impiegate nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava purché:
    1. siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
    2. sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
    3. l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
    4. sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
    5. sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
    6. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualita' delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilita' di detto materiale con il sito di destinazione;
    7. la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata.

Se il progetto dell’opera è sottoposto a VIA oppure AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), l’autorità titolare del procedimento verifica anche la sussistenza dei requisiti sopra citati. Se l’opera non è sottoposta a VIA o AIA, la sussistenza dei requisiti deve risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo non possono superare di norma un anno. Nel caso in cui il progetto preveda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni Il riutilizzo ex-situ prevede che la qualità ambientale dei materiali sia compatibile con quella dei siti di destinazione, in relazione alla specifica destinazione d’uso. Si fa riferimento ai limiti di concentrazione riportati nelle colonne A per siti ad uso verde/residenziale e B per siti ad uso industriale/commerciale della tabella 1, allegato 5 parte IV Dlgs. 152/06 (vedi scheda bonifiche).

L’art. 186 del D. Lgs 152/2006 non si applica per terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica.

Il trasporto presso i siti esterni per il riutilizzo deve essere accompagnato dal “Documento di trasporto delle terre e rocce da scavo”.


ambiente/terre_rocce_scavo.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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