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ambiente:rifiuti

Rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in:

  • rifiuti urbani
  • rifiuti speciali

e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

  • rifiuti pericolosi
  • rifiuti non pericolosi.

Principale normativa di riferimento

  • D.lgs. 152/2006 parte IV - Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  • D.lgs. n. 36 del 13/01/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
  • D.M. del 3/08/2005 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
  • D.M. 05/02/1998 - Recupero agevolato dei rifiuti
  • D.M. n. 148 del 01/04/1998 - Registri di carico e scarico e formulario di identificazione rifiuti
  • D.M. 17/12/2009 e D.M. 15/02/2010 - Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI
  • D.M. n. 203 del 08/05/2003 - Norme che regolano l'impiego dei materiali riciclati da parte di uffici pubblici e società a prevalente capitale pubblico

Definizioni

  • Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti. Come produttore dei rifiuti da costruzione e demolizione l’interpretazione normativa considera l’impresa materialmente esecutrice dei lavori, non la stazione appaltante.
  • Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.
  • Rifiuti urbani: sono rifiuti urbani:
    1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
    2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
    4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
    6. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
  • Rifiuti speciali: sono rifiuti speciali:
    1. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
    2. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 (vedi scheda terre e rocce da scavo);
    3. i rifiuti da lavorazioni industriali;
    4. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
    5. i rifiuti da attività commerciali;
    6. i rifiuti da attività di servizio;
    7. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
    8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
    9. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
    10. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
    11. il combustibile derivato da rifiuti;
  • Rifiuti pericolosi: sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati con apposito asterisco nell'elenco dei codici CER, sulla base degli Allegati G, H e I alla parte quarta del Dlgs. 152/06. L’allegato G definisce le categorie di rifiuti pericolosi in base alla loro natura o all’attività che li ha prodotti, l’allegato H definisce i costituenti che rendono pericolose alcune categorie di rifiuti, l’allegato I le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (es. esplosivo, comburente, infiammabile…).
  • Rifiuti inerti: sono definiti rifiuti inerti ai fini dello smaltimento in discarica (Dlgs. 36/2003) i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.
  • Materia prima secondaria: non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che rispettano i seguenti criteri, requisiti e condizioni:
    1. siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
    2. siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
    3. siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
    4. siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
    5. abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.
  • Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
    • Per i rifiuti non pericolosi la raccolta ed avvio ad operazioni di recupero o smaltimento deve essere effettuata con cadenza almeno trimestrale oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga i 20 m3 ma almeno una volta all’anno.
    • Per i rifiuti pericolosi la raccolta ed avvio ad operazioni di recupero o smaltimento deve essere effettuata con cadenza almeno bimestrale oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga i 10 m3 ma almeno una volta all’anno.
    • Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura. I rifiuti depositati non devono inoltre contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm).
  • Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del Dlgs. 152/06.
  • Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del Dlgs. 152/06.

Procedure operative ed amministrative

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

  1. autosmaltimento dei rifiuti;
  2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
  3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Il produttore/detentore dei rifiuti deve assicurarsi che i soggetti terzi ai quali affida i rifiuti (trasportatori o impianti di smaltimento o recupero) siano regolarmente autorizzati alla gestione degli stessi, ai sensi delle vigenti norme in materia dei rifiuti.

La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Per alcune tipologie di smaltimento preliminare dei rifiuti, indicate come D13 (raggruppamento preliminare), D14 (ricondizionamento preliminare) e D15 (deposito preliminare, escluso il deposito temporaneo) nell’allegato B alla parte IV del Dlgs. 152/06, il produttore dei rifiuti deve acquisire, oltre al formulario, anche il certificato di avvenuto smaltimento dall’impianto di smaltimento finale dei rifiuti.

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art 212 del Dlgs. 152/06 è requisito per lo svolgimento delle attività di:

  • raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
  • di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
  • di bonifica dei siti
  • di bonifica dei beni contenenti amianto
  • di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti

Non è richiesta l’iscrizione all’Albo prevista dall’art. 212 comma 5 ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Gli impianti di destinazione possono effettuare operazioni di smaltimento (elenco allegato B Dlgs. 152/06) oppure operazioni di recupero (elenco allegato C Dlgs. 152/06). Gli impianti possono essere autorizzati in procedura semplificata per le operazioni di recupero (DM 5/2/98) oppure in procedura ordinaria per operazioni di recupero e/o smaltimento (art. 208 dlgs. 152/06).

Prima del conferimento in impianti di recupero o di smaltimento deve essere effettuata una caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti finalizzata alla verifica della loro conformità alla tipologia di gestione prescelta. Per lo smaltimento in discarica occorre fare riferimento ai criteri di ammissibilità in discarica dettati dal DM 3 agosto 2005.

Il Dlgs. 36/2003 classifica le discariche nelle seguenti categorie:

  1. discarica per rifiuti inerti;
  2. discarica per rifiuti non pericolosi;
  3. discarica per rifiuti pericolosi.

I rifiuti sono identificati sulla base del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) riportato nell'allegato D, parte quarta, del Dlgs. 152/2006. Il CER è rappresentato da sei cifre:

  • le prime due cifre indicano le classi di attività generatrici dei rifiuti
  • le seconde due cifre sono relative al singolo processo produttivo o sub-attività che genera i rifiuti
  • le ultime due cifre rappresentano codici che identificano il singolo rifiuto prodotto.

I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco all’interno del catalogo dei codici CER.

Codici CER di rifiuti connessi con attività di cantiere

I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali classificati con codice CER 17:

  • CER 170100 CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
    • CER 170101 cemento
    • CER 170102 mattoni
    • CER 170103 mattonelle e ceramica
    • CER 170106* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
    • CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
  • CER 170200 LEGNO, VETRO E PLASTICA
    • CER 170201 legno
    • CER 170202 vetro
    • CER 170203 plastica
    • CER 170204* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
  • CER 170300 MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
    • CER 170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
    • CER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
    • CER 170303* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
  • CER 170400 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
    • CER 170401 rame, bronzo, ottone
    • CER 170402 alluminio
    • CER 170403 piombo
    • CER 170404 zinco
    • CER 170405 ferro e acciaio
    • CER 170406 stagno
    • CER 170407 metalli misti
    • CER 170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
    • CER 170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
    • CER 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
  • CER 170500 TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
    • CER 170503* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
    • CER 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
    • CER 170505* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
    • CER 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505
    • CER 170507* pietrisco per massicciate ferrovie, contenente sostanze pericolose
    • CER 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
  • CER 170600 MATERIALE ISOLANTE
    • CER 170601* materiali isolanti contenenti amianto .
    • CER 170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
    • CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
    • CER 170605* materiali da costruzione contenenti amianto
  • CER 170800 MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO
    • CER 170801* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
    • CER 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
  • CER 170900 ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
    • CER 170901* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
    • CER 170902* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB
    • CER 170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
    • CER 170904 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

Altri codici CER utili possono essere i CER 15 01 (imballaggi, compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) e i CER 20 (rifiuti domestici e assimilabili, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata). Nel codice CER 20 sono compresi i rifiuti prodotti da giardini e parchi. I rifiuti prodotti dalla manutenzione degli automezzi, come ad esempio gli oli esausti (CER 130208*), le batterie (CER 160601*) e i filtri dell’olio (CER 160107*), sono compresi tra i rifiuti pericolosi.

Il trasporto dei rifiuti

Durante il trasporto i rifiuti speciali devono essere accompagnati da un formulario di identificazione (FIR) emesso alternativamente dal produttore o detentore o trasportatore dei rifiuti.

Deve contenere almeno i seguenti dati:

  1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore
  2. origine, tipologia e quantità del rifiuto
  3. impianto di destinazione
  4. data e percorso dell'istradamento
  5. nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il modello e i contenuti del formulario di identificazione sono riportati nel DM n. 148 del 1 aprile 1998.

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del Dlgs.152/06, non necessita quindi di formulario.

I registri di carico e scarico dei rifiuti annotano le movimentazioni dei rifiuti specificando data e quantitativi. Il carico deve essere segnato nel momento in cui viene prodotto il rifiuto, lo scarico avviene nel momento nel quale i rifiuti sono prelevati dal deposito temporaneo ai fini del trasporto presso impianti autorizzati.

Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 gg lavorativi dal carico e dallo scarico dei rifiuti.

I soggetti obbligati alla tenuta de registri di carico e scarico sono riportati nell’art. 190 del dlgs 152/06. Sono tenute al registro le imprese di costruzione e demolizione che producono rifiuti pericolosi. Non sono tenute alla compilazione del registro le imprese iscritte all’albo gestori per il trasporto in conto proprio.

Il registro da adottare è quello previsto dal DM 1 aprile 1998, n. 148 e deve essere conservato presso il luogo stesso di produzione (può essere tenuto dalle organizzazioni di categoria per produzione annua inferiore 10 t di rifiuti non pericolosi ed inferiore a 2 t per i pericolosi).

I registri, integrati dai formulari, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

I soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189 Dlgs 152/06 sono tenuti annualmente alla compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con scadenza 30 aprile di ogni anno.

Tale obbligo sussiste per le imprese che producono rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione.

A partire dal 1° ottobre 2013 (D.M.Amb. 20/03/2013) per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, il MUD è stato sostituito dal Sistri (sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi). Per tutte le altre imprese l’avvio del sistema è fissato per il 3 marzo 2014.

Dovranno iscriversi al SISTRI:

  • i produttori di rifiuti pericolosi
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c (produttori di rifiuti da lavorazioni industriali), d (produttori di rifiuti da lavorazioni artigianali) e g (produttori di rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) del Dlgs.152/2006
  • i trasportatori di rifiuti speciali iscritti all’albo gestori
  • i trasportatori di rifiuti pericolosi in conto proprio

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.sistri.it.

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio è definito nella parte IV al Dlgs. 152/06, articoli 254-263.


ambiente/rifiuti.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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