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Appalti Pubblici: reintrodotta la non ribassabilita' dei costi della manodopera

La legge n. 98 del 9 agosto 2013 (conversione del “Decreto del fare”) ha introdotto all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 il comma 3-bis che prevede la non soggettabilità a ribasso dei costi della manodopera nella gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso. Si tratta in realtà di un Déjà vu, poiché pressappoco la stessa previsione era già contenuta nella conversione in legge dell’ultimo decreto Tremonti; fortunatamente in tale norma non divenne mai operativa grazie ad una quanto mai provvidenziale abrogazione.

Questa volta sembra invece che il problema debba essere affrontato.

Innanzi tutto la norma in oggetto riguarda soltanto le gare da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso escludendo quindi le aggiudicazioni basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo complessivo dell'appalto dovrà essere suddiviso in tre quote:

  • i costi della sicurezza (previsti dal PSC), non ribassabili ex. art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006
  • i costi della mandopera, anche questi non ribassabili a seguito del succitato art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006; da notare che trattandosi di “costi”, in tale voce non sono ricompresi le aliquote relative ad utili di impresa e a spese generali
  • l'importo soggetto a ribasso, ottenuto sottraendo all'importo complessivo delle opere i primi due.

Per la determinazione operativa del costo della manodopera vengono in aiuto i prezzari di riferimento delle regioni che accanto al prezzo unitario forniscono (non sempre) l’incidenza del costo della manodopera. L’elenco prezzi dell'intervento indicherà quindi, per ogni voce due importo:

  • un primo importo non ribassabile, pari al costo della manodopera
  • un secondo importo ribassabile ottenuto sottraendo al prezzo complessivo il costo della manodopera; comprenderà quindi: spese generali, utile di impresa, costi per la fornitura dei materiali e per l'impiego delle attrezzature e dei mezzi d'opera.

Tali distinzioni si riverseranno sul computo metrico dell'intervento che si articolerà quindi in tre componenti

  • importo manodopera - non soggetto a ribasso
  • importo sicurezza - non soggetto a ribasso
  • importo soggetto a ribasso

Per quanto attiene la contabilità dei lavori a misura occorrerà fare riferimento, per ogni singola voce, ad un prezzo unitario complessivo ottenuto sommando la quota ribassabile alla quota non ribassabile. Ciascun prezzo unitario così determinato sarà impiegato per la redazione dei vari atti contabili.

Si pone il problema della possibilità di estendere o meno il criterio di invariabilità del costo del personale anche al subappalto, dovendosi chiarire se, quanto previsto dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 per gli oneri della sicurezza, debba essere esteso anche alla quota relativa al costo del personale.

Approfondimenti


reintrodotta_la_non_ribassabilita_della_manodopera.txt · Ultima modifica: 2014/06/05 20:10 da mickele

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