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Contabilizzazione dei lavori

Le prestazioni di un appalto possono essere contabilizzate a corpo, a misura o in economia.

Lavori a corpo e a misura

La distinzione assume rilevanza nella fase esecutiva dell'appalto: mentre negli appalti a misura il corrispettivo può variare, sempre all'interno dell'importo contrattuale, in funzione della quantità di lavoro effettivamente eseguita, nell'appalto a corpo il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di lavoro che venga effettivamente a gravare sull'appaltatore, maggiore o minore.

L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale “naturalmente” accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).

Per l'appalto a misura l'elemento caratterizzante è invece costituito dai prezzi corrisposti a fronte dell'esecuzione delle singole lavorazioni. Tali prezzi costituiscono il vincolo contrattuale sulla base dei quale avviene la contabilizzazione.

Tale chiave di lettura richiama le indicazioni contenute nell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 in base al quale mentre per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare secondo la quantità effettiva della prestazione.

In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. Si parla in tal caso di appalti misti, a corpo e misura.

Lavori in economia contemplati nel contratto

Per prima cosa pare utile ricordare che i “lavori in economia“ analizzati sono quelli contemplati nel contratto (ex art. 179 del D.P.R. 207/2010) e sono, pertanto, una facoltà di cui solo il direttore dei lavori può disporre.

E' bene sottolineare che le predette lavorazioni in economia, ordinate dal DL, sono una particolare modalità di esecuzione e di contabilizzazione dei lavori (con le limitazioni di seguito riportate), che si distingue nettamente dall'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ex art. 125 del Codice dei contratti; quest’ultima fattispecie è, infatti, una modalità di “affidamento” che va confusa con le ordinarie procedure di contabilizzazione delle opere.

Inoltre, è bene ricordare che esiste anche una diversa fattispecie di “lavori in economia”: sono quelli previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ovvero quelli che, nell'ambito dell’articolazione del costo complessivo di un lavoro, ricadono sotto la denominazione “Somme a disposizione della stazione appaltante per:…”. Si rammenta però che per disporre di tali somme, durante l'esecuzione dei lavori, è necessaria l’autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante e che quindi, per tale motivo, il DL non ha competenza alcuna nel disporre autonomamente di questi fondi.

L’esecuzione delle lavorazioni in economia contemplate nel contratto è una possibilità eccezionale, riservata al DL e deve riguardare lavorazioni aventi carattere secondario e/o complementare rispetto ai lavori di contratto.

In particolare potranno essere ordinate in economia:

  • Lavorazioni non suscettibili di esatta valutazione a misura
  • Lavorazioni isolate e di piccola estensione
  • Lavorazioni non riconducibili, per quantità e modalità di esecuzione, ai prezzi di contratto vale a dire non è ammissibile eseguire in economia lavorazioni per le quali esiste apposito prezzo contrattuale.

Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso “all'economia” entro il contratto non si configura pertanto come la contabilizzazione di un’opera compiuta (prezzo unitario comprensivo di materiali, noli e manodopera), ma avviene invece contabilizzando separatamente operai, materiali, mezzi d’opera e attrezzature.

Contabilizzazione delle opere in economia

L’art. 179 del D.P.R. 207/2010 riporta che “I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi”, mentre l’art. 153 del D.P.R. 554/1999 disponeva che “I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d’asta”. Liste settimanali

L’art. 187 del DPR 207/2010 dispone che “Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale…”.

I brogliacci delle liste settimanali:

  • sono compilati dall’ispettore di cantiere incaricato in contraddittorio con l’esecutore e sottoscritti in maniera leggibile e identificabile da entrambe le parti.
  • nel caso della manodopera riportano il nome e la qualifica degli operai che eseguono la lavorazione ordinata in economia; nel caso di noli e trasporti, riportano la marca, il modello e la targa del mezzo d’opera; nel caso delle attrezzature, qualsiasi altro dato identificativo ritenuto utile
  • riportano con precisione la descrizione delle lavorazioni ordinate, spiegando eventualmente anche i motivi per cui è stato necessario eseguire le predette opere;
  • è opportuno contengano l’indicazione del luogo di esecuzione
  • riportano l’indicazione del/i giorno/i in cui si svolge la lavorazione, valutando il tempo di effettivo impiego degli operai e/o dei mezzi d’opera e/o delle attrezzature, escludendo quindi tempi di viaggio, fermo macchina, ecc.

Osservazioni

La prima osservazione è volta a richiamare l’attenzione sul fatto che le opere in economia previste dal contratto sono possibili solo all'interno di contratti stipulati a misura. Nei contratti stipulati interamente a corpo non possono essere ordinate lavorazioni in economia; infatti, in questo caso, se fossero allibrate delle economie, si produrrebbe un effetto di “erosione” dell’importo contrattuale e, pertanto, non sarebbe più possibile contabilizzare il 100% dei lavori a corpo nel rispetto dei limiti del predetto importo. Invece, nel caso di lavori a misura, una lavorazione ordinata dal DL da liquidarsi in economia produce una riduzione, seppure lieve, della quota dell’importo contrattuale che resta a disposizione per la contabilizzazione complessiva dei lavori.

Una seconda osservazione riguarda il fatto che gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara. Ne consegue pertanto che anche le eventuali economie da liquidarsi nell'ambito della contabilità dei costi della sicurezza, dovranno essere contabilizzate con gli stessi criteri stabiliti per i lavori e secondo quanto illustrato nella presente comunicazione, senza l’applicazione del ribasso di gara.

Una terza ed ultima considerazione riguarda la distinzione tra noli contabilizzati a misura e noli contabilizzati in economia. Si osserva che il descrittivo della voce “nolo di…” non è una condizione sufficiente per considerare la relativa prestazione in economia (e conseguentemente inserirla nelle liste delle provviste e dei mezzi d’opera). Sulla scorta di quanto sopra è necessario che si valuti:

  • se il nolo si inserisce all'interno di una lavorazione a misura sarà contabilizzato come una qualsiasi lavorazione a misura, e pertanto sarà inserito direttamente sul libretto delle misure)
  • se si inserisce all'interno di una lavorazione in economia dovrà essere inserito nelle liste delle provviste e dei mezzi d’opera.

appalti_pubblici/corpo_misura.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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