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Evoluzione storica della normativa tecnica italiana

D.M. 10 gennaio 1907

Con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 10 gennaio 1907, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/2/1907, vennero approvate in Itaia le prime norme tecniche per l'esecuzione di opere in cemento armato, da applicarsi però alle sole opere di competenza del Ministero stesso. Tali norme, redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, rappresentarono per l'Italia la prima norma cogente riguardante la sicurezza delle costruzioni intesa come problematica di interesse sociale di rilevanza tale da dover essere regolamentata ex lege.

La norma poneva fine all’epoca ottocentesca durante la quale la sicurezza delle costruzioni si ipotizzava formalmente garantita dal rispetto di regole tecniche senza l’obbligo della verifica numerica, introducendo la necessità di verifica dei livelli tensionali dei componenti strutturali. La norma imponeva infatti che i progetti dovessero essere obbligatoriamente accompagnati dai calcoli statici che dovevano dimostrare il rispetto di tensioni ammissibili.

Regio Decreto Legge n.1981 del 4/9/1927

Con il Regio Decreto Legge n. 1981 del 4/9/1927 la disciplina delle opere in c.a. è stata estesa all'ambito privato. A partire dall'11/11/1927 quindi, nell'esecuzione di opere in c.a., è sorto l'obbligo di:

  • il prefetto svolgeva l'attività di sorveglianza delle opere in c.a.
  • l'opera doveva essere costruita sulla base di un progetto esecutivo; si può notare che il Regio Decreto imponeva che tale progetto potesse essere firmato solo da ingegneri;
  • l'opera doveva essere diretta da un ingegnere ed eseguita da imprese di comprovata idoneità tecnica, specificando la necessità di certificati che attestassero l'esecuzione di opere analoghe con esito pienamente favorevole;
  • la qualità e la proprietà dei materiali impiegati doveva essere comprovata da certificati rilasciati da laboratori ufficiali;
  • al termine dei lavori il committente doveva consegnare al prefetto copia del certificato di collaudo redatto anch'esso da un ingegnere.

Regio Decreto Legge n. 2229 del 16/11/1939

Il turbolento periodo della Prima Guerra Mondiale e del successivo dopoguerra, portò ad aggiornamenti, modifiche e Circolari, molte volte con prescrizioni contraddittorie. Questo disordine ebbe fine con le “Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”, approntate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed emanate il 16 novembre 1939 con il Regio Decreto Legge n.2229.

La norma attuava ed imponeva in maniera rigorosa le aspettative della precedente norma del 1907, indicando in modo puntuale prestazioni e processi di verifica della sicurezza, stabilendo l’elenco dei Laboratori Ufficiali per le prove sui materiali ed introducendo il processo del controllo ed approvazione dei calcoli statici e del progetto da parte dei Genii Civili e delle Prefetture. La Norma è stata alla base della ricostruzione del dopoguerra e della costruzione delle grandi opere per le nuove infrastrutture nel corso degli anni ’60 e ‘70. Secondo questa Legge i progetti con materiali e tecniche innovative (es. cemento armato precompresso) dovevano essere approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Lo stesso Consiglio Superiore, ovvero il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso una serie di Circolari o pareri, hanno cercato di integrare negli anni i contenuti della norma per rispondere alle nuove esigenze. Il successo della norma del ’39 fu conseguenza, essenzialmente, della sua chiarezza ed univocità.

La Legge 1086/1971

Per rispondere alle nuove aspettative del mondo del lavoro, all’evoluzione tecnico-scientifica e tecnologica e porre fine all’incertezza normativa, la Legge n.1086 del 5 novembre 1971 diede origine alla nuova normativa tecnica che si estrinsecò nel D.M. 30 maggio 1972 che conteneva a sua volta la nuova norma tecnica sulle opere in cemento armato, cemento armato precompresso ed acciaio.

Questa norma, nella prima stesura, essenziale e prestazionale come quelle che l’avevano preceduta, conteneva aspetti fortemente innovativi: l'analisi probabilistica della sicurezza strutturale e le derivazione statistica delle caratteristiche meccaniche. Per verificare la sicurezza viene introdotta, oltre ai metodi elastici, la possibilità di utilizzare il calcolo a rottura. La Legge prevede infine un aggiornamento biennale delle norme tecniche. Questa clausola si rivelerà catastrofica, in quanto darà origine ad un disordinato e contraddittorio aggiornamento normativo.

Le norme di attuazione della Legge 1086/71, sono affiancate, a partire dal 1974, dalle norme applicative della Legge 2 febbraio 1974 n.64 che, per la prima volta, codificano:

  • i carichi ed i sovraccarichi sulle costruzioni
  • le norme sismiche per le costruzioni in zona sismica
  • le norme relative al le indagini sui terreni e sulle rocce (dal 1982).

Sinossi temporale

Si riporta di seguito una breve sinossi temporale sulla normativa strutturale italiana, limitandosi alle sole norme cogenti di carattere generale.

Norma Entrata in vigore Ambito Note
D.M.LL.PP. 10/01/1907 17/02/1907 Opere in c.a. Applicato alle sole opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
L'espressione “d'ora innanzi” e l'ambito applicativo della norma (ristretto alle opere del Ministero) lascerebbero intendere che la stessa sia stata valida sin dal momento della firma (10/01/1907). Più prudenzialmente si è assunto invece che sia entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (17/02/1907)
R.D.L. n.1981 del 4/9/1927 11/11/1927 Opere in c.a. Applicato all'ambito privato
R.D.L. 2229/1939 17/06/1940 Opere in c.a. Il 17/06/1940 è la data di entrata in vigore del RD 2229/1939 (60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta)
Legge 1086/1971 6/8/1972 Opere in c.a. e acciaio Il 6/8/1972 è la data di entrata in vigore del D.M. 30/5/1972, primo decreto attuativo della Legge 1086/1971 (15 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta)
Legge 64/1974 8/5/1975 Costruzioni in zona sismica L'8/5/1975 è la data di entrata in vigore del D.M. 3/3/1975, primo decreto attuativo della Legge 64/1974 (30 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta)
D.M. 20/11/1987 19/12/1987 Opere in muratura La data di entrata in vigore del decreto è riportata esplicitamente nel testo
D.M. 11/03/1988 01/12/1988 Indagini terreni e rocce. Stabilità pendii e scarpate. Opere di sostegno e opere di fondazione Le norme sono entrate in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione in G.U. avvenuta l'1/6/1988
D.M. 14/09/2005 (NTC 2005) 23/10/2005 Opere in c.a., acciaio, muratura, legno, etc. Fino al 30/6/2009 è stato possibile applicare la normativa precedente. Sovrapponendosi tale data con quella di entrata in vigore del DM 14/01/2008, di fatto le NTC 2005 non hanno praticamente trovato mai applicazione concreta, tranne che per pochi casi isolati.
DM 14/01/2008 (NTC 2008) 13/2/2008 Opere in c.a., acciaio, muratura, legno, etc. Il 13/2/2008 è la data di entrata in vigore del DM 14/01/2008; dal 1/7/2009 termina la coesistenza con precedenti norme
DM 17/01/2018 (NTC 2018) 22/3/2018 Opere in c.a., acciaio, muratura, legno, etc.

Evoluzione temporale delle caratteristiche degli acciai da armatura

Normativa R.D.L. 2229/1939 Circ.M.LL.PP. 1472/1957 D.M. 30/05/1972 D.M. 30/05/1974
Tipologia liscio liscio a.m. liscio a.m. liscio a.m.
Denominazione dolce semi
duro
duro Aq42 Aq50 Aq60 - FeB22 FeB32 A38 A41 FeB44 FeB22 FeB32 FeB38 FeB44
Snervamento (MPa) ≥ 230 ≥ 270 ≥ 310 ≥ 230 ≥ 270 ≥ 310 - ≥ 220 ≥ 320 ≥ 380 ≥ 410 ≥ 440 ≥ 220 ≥ 320 ≥ 380 ≥ 440
Rottura (MPa) 42-50 50-60 60-70 42-50 50-60 60-70 - ≥ 340 ≥ 500 ≥ 460 ≥ 500 ≥ 550 ≥ 340 ≥ 500 ≥ 460 ≥ 550
Allungamento (%) ≥ 20 ≥ 16 ≥ 14 ≥ 20 ≥ 16 ≥ 14 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 23 ≥ 14 ≥ 14 ≥ 12 ≥ 24 ≥ 23 ≥ 14 ≥ 12

Bibliografia


tecnica_costruzioni/storia_normativa_tecnica_italia.1537279178.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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