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Acciaio

Controlli di produzione in stabilimento

Tutti gli acciai da costruzione, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Centri di trasformazione

Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni. Il Centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, e quindi dotati di marcatura CE o in alternativa, accompagnati dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.

I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando l'organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.

Nella medesima dichiarazione dovrà essere indicato il nominativo del Direttore Tecnico dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell'art. 64, comma 3, del DPR 380/01.

Tale dichiarazione dovrà essere confermata annulamente al Servizio Tecnico Centrale.

Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme. Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.

I centri di trasformazione sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario.

Nell'ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto.

In particolare, per quanto riguarda le saldature, la norma ISO 3834, richiamata dalle NTC08, richiede che il 100% delle saldature vengano controllate da un tecnico qualificato UNI EN ISO 9712:2012 (ex UNI EN 473) con metodo VT almeno di 2°livello.

Al momento dell'ingresso in cantiere del materiale il Direttore dei Lavori dovrà verificare la presenza di:

  • un documento di rasporto dal quale si possa risalire alla provenienza del materiale;
  • nel caso l'acciaio sia stato lavorato in un centro di trasformazione:
    • gli estremi della dichiarazione di attività presentata al Servizio tecnico Centrale
    • una dichiarazione dalla quale risultino i giorni nei quali il materiale è stato trasformato e quali prove siano state eseguite sullo stesso;
  • nel caso l'acciaio provenga direttamente dal produttore, dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazioni che attesta, tra le altre cose, la marcatura CE del prodotto.

Acciaio da cemento armato

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli di accettazione devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesime modalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto. Il requisito di appartenenza al medesimo lotto dovrà trovare riscontro nel marchio e nella documentazione di accompagnamento.

I valori di resistenza ed allungamento di ciascun campione, da eseguirsi comunque prima della messa in opera del prodotto, devono rispettare le seguenti condizioni:

Caratteristica Valore limite NOTE
$f_y$ $425 N/mm^2 \le f_y \le 572 N/mm^2$ $425 = (450 – 25) N/mm^2$
$572 = [450 \cdot (1,25+0,02)] N/mm^2$
$A_{gt}$ minimo $\ge 6,0 \%$ per acciai B450C
$A_{gt}$ minimo $\ge 2,0 \%$ per acciai B450A
Rottura/snervamento $1,13 \le {f_t}/{f_y} \le 1,37$ per acciai B450C
Rottura/snervamento ${f_t}/{f_y} \ge 1,03$ per acciai B450A
Piegamento/raddrizzamento assenza di cricche per tutti

in cui:

  • $A_{gt}$ è l'allungamento a rottura
  • $f_y$ è la tensione di snervamento
  • ${f_t}$ è la tensione di rottura

Questi limiti tengono conto della dispersione dei dati e delle variazioni che possono intervenire tra diverse apparecchiature e modalità di prova.

Nel caso di campionamento e prova in cantiere, che deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale in cantiere, qualora la determinazione del valore di una quantità fissata non sia conforme al valore di accettazione, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato.

Se un risultato è minore del valore, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore di accettazione, il lotto consegnato deve essere considerato conforme.

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001.

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico Centrale.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

I certificati emessi dai laboratori devono obbligatoriamente contenere almeno:

  • l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;
  • una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltre al numero totale di pagine;
  • l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;
  • il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova;
  • la descrizione e l’identificazione dei campioni da provare;
  • la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;
  • l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con
  • l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa;
  • le dimensioni effettivamente misurate dei campioni;
  • i valori delle grandezze misurate e l’esito delle prove di piegamento.

I certificati devono riportare, inoltre, l’indicazione del marchio identificativo rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

Modalità esecuzione prelievi

Il numero di provini è pari a 3 spezzoni per ogni diametro utilizzato nelle strutture, da provare sia a trazione che a piegamento di modo da ottenere i parametri necessari per le verifiche sopra riportate.

La lunghezza di ogni spezzone dovrà essere pari a 1,30 m

Verbali di prelievo

Si riportano i verbali di prelievo dei provini di acciaio per C.A.:

Acciaio da carpenteria

Marcatura CE o attestazione centro trasformazione

Se la tipologia di prodotto interessata rientra in quelle soggette ad obbligo di marcatura CE (vedi a tal proposito http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/index_en.htm), il Direttore dei Lavori dovrà acquisire la Dichiarazione di Prestazione dei prodotti.

Qualora invece il prodotto non rientri in tale obbligo, sarà necessario acquisire l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione da cui sono stati lavorati i prodotti.

Esaustiva a riguardo è la nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 5 giugno 2014.

In entrambi i casi è necessario procedere con i prelievi ed i controlli di accettazione in cantiere.

Prodotti rientranti nella EN 1090

Sul sito della Commissione Europea è riportato un elenco dei prodotti soggetti a specifiche norme di prodotto, che quindi non rendono necessaria la denuncia del centro di trasformazione. La pagina Prodotti non coperti dalla EN 1090-1:2009+A1:2011 trovato un elenco ufficioso dei prodotti non coperti da UNI EN 1090.

Centri di prelavorazione o di servizio

A seguito di parere tecnico richiesto al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, è emerso che non sono da ritenersi centri di trasformazione i centri di prelavorazione o di servizio che ricevono dai produttori di acciaio elementi base e che realizzano elementi singoli prelavorati successivamente utilizzati dalle officine di produzione.

Parleremo quindi di centri di servizio se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • Gli elementi singoli prelavorati vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione di carpenteria metallica
  • Gli elementi singoli prelavorati vengono successivamente utilizzati dai centri di trasformazione.
  • Gli elementi singoli prelavorati vengono successivamente utilizzati dal cantiere in seguito ad altre lavorazioni eseguite nel cantiere stesso.
  • La prelavorazione eseguita corrisponde a lavorazioni di taglio e foratura che non modificano le caratteristiche meccaniche originarie dell’elemento.

Controlli di accettazione in cantiere

Rif. 11.3.4.11.3 delle NTC08

Il Direttore dei lavori dovrà effettuare un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t, per ciascuna categoria di profilati. La norma esprime chiaramente che detti prelievi non sono discrezionali ma obbligatori.

Qualora gli elementi lavorati provengano da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori ha la possibilità di recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Le modalità dei prelievi, così come i requisiti che devono essere rispettati, sono gli stessi che valgono per i centri di trasformazione (nel testo delle NTC08, a causa di un refuso, c'è un rimando al paragrafo 11.3.3.5.3 che riguarda i controlli nei centri di trasformazione per acciaio da c.a.p.; il rimando corretto invece è al paragrafo 11.3.4.11.2 inerente i controlli nei centri di trasformazione per acciaio da carpenteria, appunto). In sintesi, i dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025 ovvero alle tabelle di cui al paragrafo 11.3.4.1 del DM 14/1/2008 per i profilati cavi per quanto concerne l’allungamento e la resilienza, nonché alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche. Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari.

Nel caso di prodotti strutturali laminati a caldo la norma di riferimento è la UNI EN 10025-2:2005. Si riporta di seguito uno stralcio dei requisiti più frequentemente applicati

Designazione Carico unitario di snervamento (MPa) Resistenza a trazione (MPa)
EN 10027-1 e CR 10260 Spessore nominale (mm) Spessore nominale (mm)
$\le$ 16 $>$ 16 - $\le$ 40 $<$ 3 $\ge$ 3 - $\le$ 100
S235JR 235 225 da 360 a 510 da 360 a 510
S235J0 235 225 da 360 a 510 da 360 a 510
S235J2 235 225 da 360 a 510 da 360 a 510
S275JR 275 265 da 430 a 580 da 410 a 560
S275J0 275 265 da 430 a 580 da 410 a 560
S275J2 275 265 da 430 a 580 da 410 a 560
S355JR 355 345 da 510 a 680 da 470 a 630
S355J0 355 345 da 510 a 680 da 470 a 630
S355J2 355 345 da 510 a 680 da 470 a 630
S355K2 355 345 da 510 a 680 da 470 a 630
S450J0 450 430 - da 550 a 720

Verbali di prelievo

Si riportano i verbali di prelievo dei provini di acciaio da carpenteria:


tecnica_costruzioni/direzione_lavori/controlli_acciaio.1438593122.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

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