Ponteggi e parapetti come protezione provvisoria in copertura

La tematica dell'impiego dei parapetti di ponteggio come dispositivo di protezione per le cadute dall'alto dei lavoratori operanti in copertura è stata sollevata dalla circolare 29 del 27/08/2010, quesito n. 3.

A tal riguardo si osserva preliminarmente che per il calcolo di un ponteggio si fa rimferimento alla norma UNI EN 12811-1, che prevede carichi di verifica riferiti a lavoratori che operano esclusivamente sui piani di lavoro del ponteggio. Nello specifico, il punto 6.2.5.2 della norma prevede che tutti i componenti della protezione laterale devono essere in grado di resistere ad un carico orizontale di 0,3 kN, posto nella posizione più sfavorevole. Per i fermapiedi tale carico è ridotto a 0,15 kN.

Poiché di norma il progetto del ponteggio allegato alla relativa autorizzazione ministeriale non contiene la verifica dei parapetti rispetto ai carichi esercitati da lavoratori operanti in copertura, la suddetta circolare del Ministero del Lavoro prevede, qualora si intenda impiegare un ponteggio in tale configurazione, la necessità di un progetto redatto da un professionista abilitato, architetto o ingegnere.

Per la definizione dei carichi agenti in caso di lavoratori operanti sulla copertura, in mancanza di norme specifiche, è possibile fare riferimento alla norma UNI EN 13374:2004. Tale norma individua per i parapetti tre classi di appartenenza:

Ne deriva che se l'angolo è maggiore di 60° o maggiore di 45° in caso di altezza di caduta maggiore di 5 m, un parapetto provvisorio non è un dispositivo di protezione adeguato.

Le relative specifiche di prestazione sono:

In riferimento al requisito di limitazione delle aperture nei parapetti, vanno priviliegiate le reti di sicurezza certificate ai sensi della UNI EN 1263-1-2.

Altezza minima fermapiedi parapetti

Il D.Lgs 81/08 non prevede un’altezza minima per i parapetti provvisori. Per i ponteggi in legname richiede che sia maggiore o uguale a 20 cm (art. 126, comma 1). Per le altre tipologie di ponteggio prevista un'altezza minima di 15 cm rispetto al piano di calpestio (art.138 comma 5 lett. c). A tal proposito vedi il quaderno tecnico dell'INAIL sui parapetti provvisori.