L'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. L'impresa affidataria può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, l'impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto e individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori così come comunicato al committente. In caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, l’atto di assegnazione dei lavori individuerà l'impresa affidataria, che dovrà accettare tale nomina.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Tali obblighi riguardano una serie di controlli e verifiche sia sul proprio personale che sia sulle imprese subaffidatarie.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, curando in particolare:
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici:
L'obbligo di redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 (in particolare i datori di lavoro: cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori).
Per quanto riguarda il controllo sulle imprese subaffidatarie, il datore di lavoro committente ha i seguenti obblighi:
Di fatto il datore di lavoro dell'impresa affiataria assolve la maggior parte di tali obblighi chiedendo all'impresa esecutrice la presa visione del PSC e verificando la congruenza del relativo POS (art. 96 comma 2) rispetto al proprio.
La verifica di congruenza dei POS dei subaffidatari deve permettere di valutare la completezza rispetto ai requisiti minimi, la corrispondenza rispetto alle attività affidate, la coerenza e l’ adeguatezza rispetto alle scelte fatte dall’impresa affidataria nel proprio POS.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove si tratti di lavorazioni individuate nella valutazione dei costi della sicurezza allegata al PSC, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri previsti nel PSC.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. La norma parla di formazione e non di esperienza. Gli argomenti della formazione richiesta non sono direttamente indicati, risulta però chiaro che si debba tratta di formazione specifica sulle attività previste dall'art. 97.
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, esclusa per la firma sul documento di valutazione dei rischi e per la nomina del RSPP, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008):
La delega di funzioni inerenti la sicurezza non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il delegato può a sua volta delegare alcuni dei sui compiti, con le stesse modalità viste per il datore di lavoro.
A parziale deroga dell'obbligo della forma scritta dell'atto di delega, l'art. 299 del D.Lgs, 81/2008 prevede che Le posizioni di garanzia relative a DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE e PREPOSTO, gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti alla funzione (Esercizio di fatto di mansioni inerenti la sicurezza).
Prima dell'inizio del cantiere il datore di lavoro deve presentare una “Denuncia di inizio lavoro” presso INAIL-INPS e Cassa Edile.
Per quanto riguarda INAIL-INPS l'indirizzo http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Faredenunciadinuovolavorotemporaneo/index.html contiene maggiori dettagli operativi a riguardo.
Per la Cassa Edile, ciascuna sede provinciale ha proprie procedure.