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L'impresa affidataria

L'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. L'impresa affidataria può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, l'impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto e individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori così come comunicato al committente. In caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, l’atto di assegnazione dei lavori individuerà l'impresa affidataria, che dovrà accettare tale nomina.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Tali obblighi riguardano una serie di controlli e verifiche sia sul proprio personale che sia sulle imprese subaffidatarie.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, curando in particolare:

  1. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  2. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  3. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  4. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  5. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  6. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  7. la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  8. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici:

  1. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
  2. predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  3. curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  4. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  5. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  6. curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  7. redigono il piano operativo di sicurezza (POS)

L'obbligo di redazione del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 (in particolare i datori di lavoro: cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori).

Per quanto riguarda il controllo sulle imprese subaffidatarie, il datore di lavoro committente ha i seguenti obblighi:

  1. verificare l’idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati con le modalità di verifica di cui allegato XVII del D.Lgs. 81/2008
  2. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tale obbligo risulta adempiuto attraverso l’accettazione del PSC e la redazione del POS (art. 96, comma 2 del D.Lgs. 81/2008)
  3. organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; tale obbligo risulta adempiuto attraverso l’accettazione del PSC e la redazione del POS
  4. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale . Però l’obbligo risulta adempiuto attraverso l’accettazione del PSC e la redazione del POS
  5. indicare nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, a pena di nullità, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
  6. il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile in solido con le imprese esecutrici presenti in cantire per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell' INAIL o dell’ IPSEMA (tale obbligo non si applica peri danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici).

Di fatto il datore di lavoro dell'impresa affiataria assolve la maggior parte di tali obblighi chiedendo all'impresa esecutrice la presa visione del PSC e verificando la congruenza del relativo POS (art. 96 comma 2) rispetto al proprio.

La verifica di congruenza dei POS dei subaffidatari deve permettere di valutare la completezza rispetto ai requisiti minimi, la corrispondenza rispetto alle attività affidate, la coerenza e l’ adeguatezza rispetto alle scelte fatte dall’impresa affidataria nel proprio POS.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove si tratti di lavorazioni individuate nella valutazione dei costi della sicurezza allegata al PSC, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri previsti nel PSC.

Formazione del datore di lavoro dell'impresa

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. La norma parla di formazione e non di esperienza. Gli argomenti della formazione richiesta non sono direttamente indicati, risulta però chiaro che si debba tratta di formazione specifica sulle attività previste dall'art. 97.

Delega della funzioni della sicurezza

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, esclusa per la firma sul documento di valutazione dei rischi e per la nomina del RSPP, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008):

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (culpa in eligendo);
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
  5. alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni inerenti la sicurezza non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Il delegato può a sua volta delegare alcuni dei sui compiti, con le stesse modalità viste per il datore di lavoro.

A parziale deroga dell'obbligo della forma scritta dell'atto di delega, l'art. 299 del D.Lgs, 81/2008 prevede che Le posizioni di garanzia relative a DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE e PREPOSTO, gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti alla funzione (Esercizio di fatto di mansioni inerenti la sicurezza).

Comuniazioni ad enti

Prima dell'inizio del cantiere il datore di lavoro deve presentare una “Denuncia di inizio lavoro” presso INAIL-INPS e Cassa Edile.

Per quanto riguarda INAIL-INPS l'indirizzo http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Faredenunciadinuovolavorotemporaneo/index.html contiene maggiori dettagli operativi a riguardo.

Per la Cassa Edile, ciascuna sede provinciale ha proprie procedure.


sicurezza/impresa_affidataria.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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