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Formazione lavoratori

L’accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/1/2012) prevede che lavoratori, preposti e dirigenti ricevano una formazione specifica sulla sicurezza.

L'accordo ha previsto la durata e contenuti minimi dei corsi di formazione e di aggiornamento. La formazione sarà organizzata in die moduli:

L'accordo sancisce la presunzione di adeguatezza e specificità della formazione dei dirigenti e dei preposti.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “formazione generale” e quella “specifica”, ma non “l'addestramento”.

E' prevista una formazione aggiuntiva:

I preposti, oltre alla formazione già prevista per i lavoratori, dovranno ricevere una formazione particolare della durata di 8 ore.

Per i dirigenti sono previsti 4 moduli formativi integralmente sotitutivi della formazione prevista per i lavoratori. La durata complessiva del corso deve essere di almeno 16 ore da svolgersi nell’arco di 12 mesi.

Per i componenti di imprese familiari, per lavoratori autonomi che compiono opere o servizi, per coltivatori diretti del fondo o soci delle società semplici operanti nel settore agricolo è prevista la possibilità di una formazione facoltativa.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con organismi paritetici e enti bilaterali ove presenti nel settore e nel territorio in cui è svolta l’attività del datore di lavoro. E' necessario che il datore di lavoro invii una richiesta di collaborazione a detti enti. Qualora tale richiesta non abbia riscontro, il datore di lavoro procederà autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. In caso di riscontro il datore di lavoro dovrà tener conto delle indicazioni fornite.

Con Decreto Interministeriale del 6/3/2013 (G.U. n.65 del 18/3/2013) sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro recependo quanto indicato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. 81/2008.

Formazione dei datori di lavoro con funzione di RSPP

L'accordo Stato-Regioni n. 223 del 21/12/2011 regolamenta i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

Formazione operatori attrezzature

L'accordo Stato-Regioni n. 53 del 22/2/2012 richiede una formazione specifica per gli operatori delle seguenti attrezzature:

I programmi dei corsi di formazione devono essere composti dai seguenti tre moduli:

L’abilitazione conseguente ha una validità di 5 anni, al termine dei quali i lavoratori devono frequentare corsi di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 di tipo pratico.

Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, è necessario che:

La formazione sull’utilizzo delle attrezzature, così come tutta la formazione sul tema della sicurezza, deve essere svolta in orario di lavoro e non deve comportare alcun onere economico per i lavoratori. Tale formazione inoltre deve intendersi come formazione “tecnica” da aggiungersi a quella “specifica” obbligatoria prevista sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 Gennaio 2012) riguardante la formazione sulla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.

Al termine del corso il docente dovrà effettuare una verifica finale dell’apprendimento, allo scopo di appurare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali dei partecipanti al corso. Il docente (o il responsabile del progetto formativo se diverso dal docente) formulerà poi un giudizio finale in termini di valutazione globale, e redigerà un verbale da trasmettere alle Regioni ed alle Province Autonome competenti per territorio al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.

L’accordo entra in vigore il 12/03/2013 (12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta). I lavoratori incaricati all’uso di una delle attrezzature sopra indicate dovranno sostenere i corsi entro 24 mesi (entro il 12/03/2015).

Per quanto riguarda un eventuale formazione pregressa, la norma regolamenta le diverse casisitiche: