Il D.Lgs. 81/2008 definisce cantiere temporaneo o mobile, più brevemente noi parleremo di “cantiere”, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nelle seguenti casistiche:
i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
i lavori svolti all'interno dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni delle attività minerarie esistenti
i lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera (impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, opere e impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche non icompresi all'interno delle concessioni);
i lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave, comprese le operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
i lavori svolti in mare;
le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;
i servizi portuali che non comportano lavori edili o di ingegneria civile.