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sicurezza:definizione_cantiere

Il cantiere secondo il D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 definisce cantiere temporaneo o mobile, più brevemente noi parleremo di “cantiere”, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nelle seguenti casistiche:

  • lavori di manutenzione, ristrutturazione, costruzione o demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, indipendentemente dal materiale di cui siano composte; rientrano all'interno delle suddette opere anche le parti strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici
  • le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
  • i lavori edili o di ingegneria civile che si inseriscano all'interno di opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro
  • gli scavi
  • il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati all'interno di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono invece esclusi:

  • i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  • i lavori svolti all'interno dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni delle attività minerarie esistenti
  • i lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera (impianti fissi interni o esterni, pozzi, gallerie, macchinari, apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, opere e impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche non icompresi all'interno delle concessioni);
  • i lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave, comprese le operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
  • le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
  • i lavori svolti in mare;
  • le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
  • i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile;
  • i servizi portuali che non comportano lavori edili o di ingegneria civile.

sicurezza/definizione_cantiere.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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