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Diritto Amministrativo

Definizione di Diritto Amministrativo

Allo Stato sono attribuite tre funzioni:

  • legislativa - creare, modificare ed abrogare le norme su sui si fonda l'ordinamento giuridico
  • giursdizionale - tutelare e conservare l'odrinamento giuridico, verificandone il rispetto
  • esecutiva/amministrativa - realizzare concretamente gli interessi pubblici

Della funzione amministrativa sono titolari:

  • lo Stato-amministrazione
  • gli Enti pubblici

indicati sinteticamente come Pubblica Amministrazione

Sono disponibili due definizioni complementari della Pubblica Amministrazione:

  • soggettiva - pone l'accento sul soggetto che può essere:
    • una persona giuridica pubblica
    • un organo, anche privato, preposto alla cura degli interessi di un soggetto pubblico
  • oggettiva - pone l'acccento sull'attività della Pubblica Amministrazione, che è:
    • regolata da norme giuridiche
    • volta all'interesse pubblico

Il Diritto Amministrativo è la branca del Diritto Pubblico che disciplina:

  • l'organizzazione della Pubblica Amministrazione
  • l'attività di carattere autoritario nei confronti dei soggetti destinatari dell'azione della P.A.

Fonti del Diritto

Sono fonti del diritto italiano:

  1. la Costituzione
  2. le fonti primarie:
    • Leggi ordinarie dello Stato
    • Decreti Legislativi
    • Decreti Legge
    • Leggi Regionali
  3. le fonti secondarie:
    • regolamenti
    • ordinanze
    • circolari

In generale le fonti sono ordinate gerarchicamente, quindi una fonte di livello inferiore non può derogare o contrastare con una legge di livello superiore (ad esempio: una legge non può essere in contrasto con la Costituzione). In generale quindi una fonte secondaria non può modificare aspetti dell'ordinamento ordinati da atti legislativi ordinari, a meno che una legge ordinaria non abbia delegificato in materia autorizzando su una certa materia il potere esecutivo ad emanare norme che abbiano la stessa forza delle leggi.

Regolamenti

Un regolamento è:

  • un atto amministrativo - emanato quindi da una P.A.
  • avente forza normativa - innova l'ordinamento giuridico con caratteri di generalità e astrattezza. Fondamento della potestà regolamentare è la legge che attribuisce questo potere

Il sesto comma dell'art. 117 della Costituzione recita: La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Impugnabilità

In quanto atti amministrativi, i regolamenti sono impugnabili di fronte al T.A.R. In virtù della loro generalità ed astrattezza, usualmente i regolamenti non ledono direttamente la sfera giuridica di un soggetto. In tale condizione non è possibile impugnare il regolamento di per sé, ma sarà necessario impugnare prima di tutto l'atto emanato dalla P.A. in esecuzione del regolamento e quindi il regolamento stesso (invalidità derivata).

In quanto fonte del diritto generale ed astratta, l'annullamento di un regolamento ha effetto erga omnes, e quindi non solo sul soggetto che effettivamente lo ha impugnato.

Attribuzione delle funzioni amministrative

L'art. 118 comma 1 della Costituzione recita: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I tre principi sulla base dei quali procedere all'attribuzione delle funzioni amministrative sono quindi:

  • Sussidiarietà significa che le attività amministrative devono essere svolte in via ordinaria dall’entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini, mentre i livelli amministrativi territoriali superiori intervengono solo come sussidio (dal latino subsidium, aiuto) qualora il cittadino o l’entità sottostante siano impossibilitati ad agire per conto proprio.
  • Differenziazione significa che la distribuzione delle funzioni non deve necessariamente avvenire in modo uniforme fra enti territoriali dello stesso livello. Nell'attribuzione delle funzioni occorre quindi tener conto delle dimensioni e delle diverse caratteristiche (associative, demografiche, territoriali e strutturali) degli enti riceventi.
  • adeguatezza implica che l’attribuzione delle funzioni avvenga nel modo più adeguato per il loro svolgimento. Si presuppone quindi che l’ente cui sono affidate le funzioni, da solo o in associazione con altri enti, abbia a disposizione un’organizzazione idonea a garantirne il loro effettivo esercizio. Nel caso questo non avvenga le funzioni devono essere affidate all'ente gerarchicamente superiore.

diritto/diritto_amministrativo.1398030790.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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