Strumenti Utente



appalti_pubblici:varianti

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
appalti_pubblici:varianti [2014/12/02 13:55]
mickele [Limiti all'importo complessivo della variante]
appalti_pubblici:varianti [2021/06/13 13:08] (versione attuale)
Linea 19: Linea 19:
 ===== Limiti all'importo delle singole categorie di lavorazione ===== ===== Limiti all'importo delle singole categorie di lavorazione =====
  
-Le varianti in corso d'opera non possono introdurre "modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto". L'art. 161 comma 16 del D.P.R: 207/2010 definisce modifiche "modifiche essenziali" quelle che comportino modifiche di entità superiore al 20% di una categoria di lavorazione definita nella documentazione contrattuale. In tali casi all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Si riconosce l'equo compenso sulla differenza di variazione rispetto al 20%.+Le varianti in corso d'opera non possono introdurre "modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto". L'art. 161 comma 16 del D.P.R: 207/2010 definisce "modifiche essenziali" quelle che comportino variazioni superiori al 20% di una categoria di lavorazione. In tali casi all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Si riconosce l'equo compenso sulla differenza di variazione rispetto al 20%.
  
 In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta (art. 161 comma 17 D.P.R. 207/2010). In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta (art. 161 comma 17 D.P.R. 207/2010).
Linea 42: Linea 42:
   -  nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (art. 132 comma 1 lett. d) vale a dire per la presenza di difficioltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili (**sorpresa geologica**); non ci sono limiti economici;   -  nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (art. 132 comma 1 lett. d) vale a dire per la presenza di difficioltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili (**sorpresa geologica**); non ci sono limiti economici;
   - per il manifestarsi di **errori o di omissioni del progetto** esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista (art. 132 comma 1 lett. e); se la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale maggiore del 20%, interviene l'obbligo di riscolvere il contratto ed indire una nuova gara con riscrcimento dei danni a carico del progettista;   - per il manifestarsi di **errori o di omissioni del progetto** esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista (art. 132 comma 1 lett. e); se la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale maggiore del 20%, interviene l'obbligo di riscolvere il contratto ed indire una nuova gara con riscrcimento dei danni a carico del progettista;
 +  -  nei casi di **bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati** ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del D-Lgs. 152/2006 (art. 132 comma 1 lett. e-bis)
   - varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al **miglioramento** dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da **circostanze sopravvenute e imprevedibili** al momento della stipula del contratto; l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti (art. 132 comma 3 secondo periodo).   - varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al **miglioramento** dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da **circostanze sopravvenute e imprevedibili** al momento della stipula del contratto; l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti (art. 132 comma 3 secondo periodo).
  

appalti_pubblici/varianti.1417524939.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email