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appalti_pubblici:varianti

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Linea 16: Linea 16:
  
 Se la variante supera il quinto dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Parimenti se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. In ogni caso deve essere stipulato un contratto integrativo (art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010). Se la variante supera il quinto dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Parimenti se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. In ogni caso deve essere stipulato un contratto integrativo (art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010).
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 +===== Limiti all'importo delle singole categorie di lavorazione =====
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 +Le varianti in corso d'opera non possono introdurre "modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto". L'art. 161 comma 16 del D.P.R: 207/2010 definisce "modifiche essenziali" quelle che comportino variazioni superiori al 20% di una categoria di lavorazione. In tali casi all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Si riconosce l'equo compenso sulla differenza di variazione rispetto al 20%.
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 +In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta (art. 161 comma 17 D.P.R. 207/2010).
  
 ===== Interventi del D.L. ===== ===== Interventi del D.L. =====
Linea 36: Linea 42:
   -  nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (art. 132 comma 1 lett. d) vale a dire per la presenza di difficioltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili (**sorpresa geologica**); non ci sono limiti economici;   -  nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (art. 132 comma 1 lett. d) vale a dire per la presenza di difficioltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili (**sorpresa geologica**); non ci sono limiti economici;
   - per il manifestarsi di **errori o di omissioni del progetto** esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista (art. 132 comma 1 lett. e); se la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale maggiore del 20%, interviene l'obbligo di riscolvere il contratto ed indire una nuova gara con riscrcimento dei danni a carico del progettista;   - per il manifestarsi di **errori o di omissioni del progetto** esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista (art. 132 comma 1 lett. e); se la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale maggiore del 20%, interviene l'obbligo di riscolvere il contratto ed indire una nuova gara con riscrcimento dei danni a carico del progettista;
 +  -  nei casi di **bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati** ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del D-Lgs. 152/2006 (art. 132 comma 1 lett. e-bis)
   - varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al **miglioramento** dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da **circostanze sopravvenute e imprevedibili** al momento della stipula del contratto; l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti (art. 132 comma 3 secondo periodo).   - varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al **miglioramento** dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da **circostanze sopravvenute e imprevedibili** al momento della stipula del contratto; l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti (art. 132 comma 3 secondo periodo).
  

appalti_pubblici/varianti.1408544275.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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