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appalti_pubblici:varianti

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Varianti in corso d'opera

Rif. D.Lgs. 163/2006 art. 132

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che, lasciando immutato l'importo contrattuale complessivo, comportino variazioni delle categorie delle lavorazioni inferiori al 5 % (art. 132 comma 3 primo periodo). Nel caso di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro tale limite è portato al 10%.

La definizione sopra riportata ha alcune implicazioni pratiche piuttosto sottili:

  • le variazioni di importo tra le categorie devono avvenire a saldo invariato
  • il conseguente “travaso di importi” tra le categorie non può avvenire tra opere per la sicurezza e opere soggette a ribasso, poiché i relativi importi sono fissati dal vincolo contrattuale;
  • analogamente il “travaso di importi” non può avvenire tra lavorazioni contabilizzate a corpo e lavorazioni contabilizzate a misura, poiché anche in tal caso si avrebbe una violazione del vincolo contrattuale che ne fissa i relativi importi.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

  1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (art. 132 comma 1 lett. a); sono varianti che non hanno limiti economici;
  2. per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale (art. 132 comma 1 lett. b); nel caso di “cause impreviste e imprevedibili” non c'è alcun limite di costo; nel caso di miglioramento dell'opera, con i vincoli sopra riportati, la varante deve essere a “costo zer”;
  3. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (art. 132 comma 1 lett. c); non hanno limiti economici;
  4. nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (art. 132 comma 1 lett. d) vale a dire per la presenza di difficioltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche o simili (sorpresa geologica); non ci sono limiti economici;
  5. per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista (art. 132 comma 1 lett. e); se la variante comporta un aumento dell'importo contrattuale maggiore del 20%, interviene l'obbligo di riscolvere il contratto ed indire una nuova gara con riscrcimento dei danni a carico del progettista;
  6. varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto; l'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti (art. 132 comma 3 secondo periodo).

Le varianti devono essere approvate dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di enti pubblici territoriali sono approvate:

  • dal Dirigente di riferimento nel caso trovino copertura nel quadro economico del progetto;
  • dall'organo esecutivo dell'ente (e.g. Giunta Comunale nel caso di Comuni) se la variante comporta un aumento di spesa che non trova copertura nel quadro economico approvato.

Perizie di variante nei contratti a corpo

Rif. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - DELIBERAZIONE n. 51 del 21 febbraio 2002 - Perizie di variante nei contratti a corpo

Nel caso la variante interessi opere per le quali è prevista la contabilizzazione “a corpo”, sarà necessario rideterminare il prezzo delle opere a corpo stesse. Alla suddetta rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valutate sulla base dei corrispondenti prezzi contrattuali. Nel caso di offerta a prezzi unitari si farà quindi riferimento a quest'ultima, nel caso di ribasso percentuale unico si farà riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.

Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.


appalti_pubblici/varianti.1359993513.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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