Le varianti in corso d'opera sono ammesse nei casi previsti all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006. I relativi maggiori costi non possono superare il 50 % dell’importo contrattuale in gegenrale; in caso di varianti resesi necessarie a seguito di errori progettuali i maggiori costi non possono superare il 20 % dell´importo contrattuale.
Ci possono essere varianti che non comportino una variazione degli importi contrattuali o che comportino una loro diminuzione. In quest'ultimo caso la diminuzione non può superare il 20% dell'importo contrattuale iniziale.
Al di fuori di questi casi è necessario redigere un nuovo progetto ed effettuare una nuova aggiudicazione dei lavori.
Ai fini della determinazione dei suddetti limiti, l'importo contrattuale è quello previgente alla variante stessa, formato dalla somma dal importo contrattuale originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi corrisposti a seguito di riserve a titolo non risarcitorio (Rif. art. 161 comma 14 D.P.R. 207/2010).
Nei suddetti conteggi non si tiene conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore di progettazione, l’esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente il quinto d'obbligo.
Per variazione dell'importo contrattuale all'interno del 20%, l'appaltatore dovrà sottoscrivere un atto di sottomissione (art. 161 del D.P.R. 207/2010). L'atto potrà essere firmato dall’esecutore con piena accettazione dello stesso o con “motivato dissenso” (art. 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010).
Se la variante supera il quinto dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Parimenti se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. In ogni caso deve essere stipulato un contratto integrativo (art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010).
Le varianti in corso d'opera non possono introdurre “modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto”. L'art. 161 comma 16 del D.P.R: 207/2010 definisce “modifiche essenziali” quelle che comportino variazioni superiori al 20% di una categoria di lavorazione. In tali casi all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Si riconosce l'equo compenso sulla differenza di variazione rispetto al 20%.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta (art. 161 comma 17 D.P.R. 207/2010).
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che, lasciando immutato l'importo contrattuale complessivo, comportino variazioni delle categorie delle lavorazioni inferiori al 5 % (art. 132 comma 3 primo periodo). Nel caso di lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro tale limite è portato al 10%.
La definizione sopra riportata ha alcune implicazioni pratiche piuttosto sottili:
Rif. D.Lgs. 163/2006 art. 132
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
Le varianti devono essere approvate dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di enti pubblici territoriali sono approvate:
Nel caso la variante interessi opere per le quali è prevista la contabilizzazione “a corpo”, sarà necessario rideterminare il prezzo delle opere a corpo stesse. Alla suddetta rideterminazione del prezzo “a corpo” le parti contraenti perverranno assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valutate sulla base dei corrispondenti prezzi contrattuali. Nel caso di offerta a prezzi unitari si farà quindi riferimento a quest'ultima, nel caso di ribasso percentuale unico si farà riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Per gli appalti a corpo, quindi, il progetto di variante dovrà esplicitare le opere da realizzare in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto. Conseguentemente la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessate dalla variante, ma deve limitarsi a dedurre le quantità relative a lavorazioni che non dovranno essere realizzate aggiungendo quelle che invece si prvede di realizzare in più. Tale regola vale anche qualora le quantità originarie previste nei computi metrici del progetto siano di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione. In caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede di variante un appalto a corpo in un appalto a misura.
Rif. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - DELIBERAZIONE n. 51 del 21 febbraio 2002 - Perizie di variante nei contratti a corpo
Quando in sede di variante sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali anch'essi non previsti (con caratteristiche tecniche diverse o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto stesso), i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali si valutano:
Tutti i nuovi prezzi così calcolati sono quindi soggetti al ribasso d'asta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Rif. art. 163 D.P.R. 207/2010