Strumenti Utente



appalti_pubblici:validazione:validazione_verifica

Verifica e validazione della progettazione

Gli artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 (con decorrenza dall'8 giugno 2011) hanno introdotto la verifica delle fasi progettuali. In particolare, le succitate disposizioni trovano applicazione per tutti i livelli di progettazione, compresi i progetti per varianti e ulteriori opere.

E' quindi necessario verificare che ogni livello di progettazione, ancora da approvare, sia conforme a quanto previsto dalle disposizioni sulla progettazione vigenti, con riferimento sia ai contenuti, sia agli allegati necessari ed eventualmente, al bisogno, provvedere ad integrarli.

Sulla scorta della verifica, il R.U.P. procede a validare il solo progetto posto a base di gara ex art. 55 D.P.R. 207/2010;

Ricapitolando:

  • la verifica è l'attività tecnico‐amministrativa di controllo che interessa tutti i livelli della progettazione
  • la validazione è l'attività tecnico‐amministrativa conclusiva messa in opera dal RUP sul livello progettuale posto a base di gara (artt. 55 e 59 D.P.R. 207/2010).

Verifica

L’attività di verifica del progetto può espletarsi attraverso:

  • strutture tecniche interne alla Stazione Appaltante, ex art. 47 D.P.R. 207/2010;
  • strutture tecniche esterne all’Ente, ex art. 48 D.P.R. 207/2010.

Poiché dal combinato disposto degli artt. 46, 47 e 357, comma 18 del D.P.R. 207/2010, sino al 08/06/2014 per le Stazioni Appaltanti non sarà possibile dotarsi di un sistema interno di controllo di qualità o di organismi interni accreditati secondo specifiche disposizioni ministeriali in proposito, l’attività di verifica può essere espletata dagli Uffici Tecnici della Stazione Appaltante per progetti di importo inferiore a 20 milioni di Euro. Per progetti relativi ad opere puntuali di importo inferiore a 1 milione di Euro o per opere a rete di importo inferiore a 4.845.000 Euro tale attività può essere svolta anche dallo stesso RUP, qualora non abbia già ricoperto il ruolo di progettista.

L’attività di verifica si dovrà sviluppare nella disamina puntuale e completa della documentazione elencata all’art. 53 del Regolamento e si concretizzerà nella redazione di Verbali, in contradditorio con il progettista, e di Rapporti da parte del soggetto preposto alla predetta verifica. L’attività dovrà poi chiudersi con un Rapporto conclusivo che riporti le risultanze dell’attività svolta ed accerti, per il solo livello di progettazione cantierabile, l’avvenuto rilascio dell’attestazione a cura del RUP in merito alle condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) e c) o, nel caso in cui non vi siano ancora una o entrambe le condizioni, l’esito delle medesime. Seguirà poi la Validazione da parte del RUP con apposito atto.

Qualora si tratti invece di progetti complessi (escluse quindi le M.O. e le normali M.S.) o al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 (accertata carenza di organico, elevati carichi di lavoro, ecc…), la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla verifica dei progetti attraverso un organismo esterno, ex art. 48 D.P.R. 207/2010, con le stesse procedure previste per l’affidamento degli incarichi di ingegneria ed architettura, prevedendone la relativa spesa nel quadro economico del progetto (artt. 261 e 267 del Regolamento). Anche in tali casi l’attività di validazione resterà comunque in capo al RUP.

Pertanto, posto che la verifica di ciascun livello della progettazione non venga effettuata dal RUP, costui dovrà, con apposita disposizione di servizio, individuare il soggetto a cui attribuire il compito della verifica ex art. 47, che dovrà essere estraneo al gruppo di progettazione e che non potrà ricoprire i ruoli di DL / coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di collaudatore.

Il rapporto conclusivo di verifica dovrà dare atto dell’avvenuto rilascio da parte del Direttore dei Lavori (oppure del R.U.P. nel caso questo non sia ancora stato nominato) della dichiarazione di cui all'art. 106, comma 1, lett. a (accessibilità delle aree e degli immobili….) e lett. c (realizzabilità del progetto…) del DPR 207/2010. Si ricorda che tali condizioni saranno nuovamente accertate prima della determinazione dirigenziale a contrarre, unitamente a quanto prescritto alla lett. b (assenza di impedimenti sopravvenuti…) del medesimo articolo.

Responsabilità del verificatore

(art. 56 del d.P.R. n. 207 del 2010)

Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato. Ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

Il soggetto incaricato della verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi 3 anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato della verifica.

Responsabilità del verificatore dipendente

Se il soggetto incaricato della verifica è un dipendente, egli risponde nei limiti della copertura assicurativa salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti (per dolo o colpa grave).

A tal proposito l'art. 1 della legge n. 20 del 1994 stabilisce che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento dei dipendenti soggetti al giudizio. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici anche se il danno è stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.

Validazione

Successivamente all’espletamento dell’attività di verifica il RUP, ex art. 55 D.P.R. 207/2010, procederà a validare il solo progetto posto a base di gara.

In caso di appalto integrato, sia sul progetto preliminare, sia sul progetto definitivo, o di Project Financing/Concessione, l’attività di verifica e di validazione dovrà riguardare i progetti posti a base di gara, ancorché di livello preliminare o definitivo e, ai sensi degli artt. 168 e 169 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere ripetuta anche nei livelli progettuali successivi prodotti dall’Appaltatore ai fini della loro approvazione. Tale attività è però da ritenersi sempre e comunque quale onere/obbligo in capo alla Stazione Appaltante e non invece, nemmeno sotto il profilo “economico”, a carico del soggetto controllato per ragioni di opportunità insite nel ruolo della verifica stessa.


appalti_pubblici/validazione/validazione_verifica.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email