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Subappalto

Il subappalto negli incarichi di progettazione

Nel caso di incarichi professionali è vietato il ricorso al subappalto. A parziale deroga di tale principio è data facoltà al professionista di affidare in subappalto le seguenti attività (art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006):

  • indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
  • sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
  • predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche
  • redazione grafica degli elaborati progettuali.

In ogni caso il professionista rimane responsabile della prestazione finale.

Individuazione delle categorie subappaltabili

La stazione appaltante indica nel progetto e nel bando di gara:

  • per forniture e servizi : le singole prestazioni di cui si compone l'appalto
  • per lavori pubblici:
    • la categoria prevalente con il relativo importo (che sarà pari alla differenza tra l'importo complessivo e quello delle categorie di cui al punto seguente)
    • le ulteriori categorie subappaltabili, anch’esse con il relativo importo, che siano di importo singolarmente superiore:
      • al 10% dell’importo complessivo del lavor
      • a 150.000 Euro (art. 108 del D.P.R. n. 207/2010);

L'appaltatore in possesso della qualificazione per la categoria prevalente può eseguire anche opere relative ad altre categorie presenti nel bando, benché non in possesso della relativa qualifica, a condizione che le categorie in questione non siano a qualificazione obbligatoria. A tal riguardo l'allegato A del D.P.R. 207/2010 individua tali categorie a qualificazione obbligatoria.

La percentuale di lavori della categoria prevalente che possono essere subappaltati è pari al trenta per cento dell’importo della categoria stessa, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto. Tale percentuale è ridotta al 20% qualora l'affidamento sia avvenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 122, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006.

Categorie superspecializzate

L'art.107 del D.P.R. 207/2010 individua le categorie “superspecializzate” (SIOS - Strutture Impianti Opere Speciali) che sono:

OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 11 Qpparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 25 Scavi archeologici
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Nella vecchia formulazione, il comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, qualora il realtivo importo superasse il 15% dell'importo dei lavori, stabiliva il divieto di sub-contratto per queste categorie costringendo l'esecutore non in possesso della relativa qualificazione a costituire A.T.I. verticale. Pertanto tali categorie erano definite scorporabili.

La Commissione Europea, con decisione del 30/1/2008, ha sollevato problemi di compatibilità dell’articolo di cui sopra con le direttive comunitarie che autorizzano l’appaltatore ad avvalersi della capacità di altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con essi”.

Pertanto il legislatore, con D.Lgs. n. 152/2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei contratti) ha modificato la disciplina originaria modificando il comma in questione.

Nella nuova formulazione non si trova traccia del divieto espresso di subappalto né dell’obbligo di costituire un Raggruppamento temporaneo d’imprese di tipo verticale per l’esecuzione dell’appalto in presenza di opere scorporabili, da eseguirsi da mandanti in possesso di attestazione SOA per le categorie di riferimento.

La norma, innova il precedente sistema parificando la categoria superspecializzata alla categoria prevalente, ammettendo il subappalto della stessa nei limiti del 30% dell’importo offerto in sede di gara qualora l’impresa affidataria dell’appalto non sia in grado di realizzare le predette componenti. Ne consegue che i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette lavorazioni (in quanto non in possesso di attestazione SOA), dovranno necessariamente costituire una A.T.I. di tipo verticale per svolgere il rimanente 70%.

Vedi anche http://www.ancebrescia.it/articoli/6736.htm.

Possibilità dell'appaltatore di avvalersi dei requisiti del subappaltatore

Il concorrente che partecipa ad una gara deve possedere tutti i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 163/2006 così come esplicitati nel bando. Nell'istanza di partecipazione il concorrente potrà indicare l'intenzione di avvalersi del subappalto (se non lo fa, tale possibiiltà gli sarà preclusa in seguito) ma in ogni caso non potrà avvalersi del subappalto per sopperire ad eventuali requisiti di qualificazione obbligatori.

Nel caso invece di requisiti derivanti dall'applicazione congiunta di norme di settore (nel caso in cui il bando sia eterointegrato da normative di settore) si può avere una parziale deroga al principio generale sopra indicato. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5900 del 21/11/2012 (Sez. V), ha ammesso, qualora vengano rispettati i limiti di importo specifici del subappalto, la possibilità che tali requisiti siano posseduti solo dal subappaltatore. Si riporta un passo significativo della sentenza: “la previsione di cui all’art. 118, secondo comma, del codice degli appalti debba essere intesa nel senso che la dichiarazione in questione possa essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione in questione deve contenere anche l’indicazione del subappaltatore, e la dimostrazione del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione”. Riassumendo quindi, se il ricorso al subappalto non si configura come una possibilità che l'appaltatore intende riservarsi ma come una condizione necessaria per lo svolgimento pieno e completo dell'appalto, il nominativo del subappaltatore deve essere indicato nell'istanza di partecipazione.


appalti_pubblici/subappalto.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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