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Il contenzioso negli appalti di Lavori Pubblici

Nascita del contenzioso e primo tentativo di conciliazione

Spesso le circostanze pongono in contrapposizione gli interessi dell' appaltatore e del committente nella persona del D.L.

In tali casi, qualora non si riesca a risolvere le controversie sul nascere, il D.L. o l’appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori. Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’esecutore il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (art. 191 D.P.R. 207/2010).

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Rif. art. 164 D.P.R. 207/2010

Se l’appaltatore firma con riserva fa salvo il proprio diritto di avanzare, nei modi e nei tempi prescritti, le proprie contestazioni e domande. Se l’appaltatore non iscrive riserva nei modi e nei tempi previsti, decade dal diritto di far valere le proprie pretese.

Requisiti delle riserve

A pena di decadenza le riserve devono avere i seguenti requisiti:

  • tempestività;
  • ritualità della formulazione;
  • chiarezza di esposizione delle cause e degli effetti;
  • quantificazione dettagliata delle richieste.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore (tempestività).

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate (Ritualità e decadenza).

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Rif. artt. 190 e 191 D.P.R. 207/2010

Ammissibilità delle riserve

Per essere amissibili le riserve devono: essere trascritte sulRegistro di Contabilità essere confermate sul conto finale indicare le ragioni della domanda ed essere quantificate in termin precisi

Tempestività delle riserve

Per essere tempestive le riserve devono: essere iscritte sul primo atto idoneo a riceverle ed ivi quantificate

Fondatezza delle riserve

Le riserve devono essere accoglibili in quanto la domanda ha fodnamento rispetto a fatti e circostanze esposte.

Fatti istantanei consistono in quegli eventi che producono immediatamente il pregiudizio all'Esecutore dei lavori (ad esempio una contabilizzazione erronea definitiva, una manca contabilizzazione di una lavorazione eseguita e riportata nel libretto delle misure).

I fatti continuativi consistono in eventi che non creano pregiudizio immediato e deifnitivo, ma si protraggono nel tempo continuando a produrre effetti pregiudizievoli.

Casistiche

Riserve per circostanze di carattere continuativo

Si tratta di fatti che non si verificano in un dato momento ma che producono effetti dannosi nel tempo.

In passato si è sostenuto che non vi era un onere di immediata iscrizione della riserva perché le circostanze denunciate erano comunque accertabili, non essendo cessate le cause.

Oggi si ritiene chel’appaltatore deve comunque iscrivere riserva non appena ha la percezione del danno, ma può aggiornare la quantificazione nei SAL successivi.

Riserve su consegna dei lavori

Le riserve possono riguardare:

  • Stato dei luoghi diverso da quello previsto
  • Indisponibilità parziale delle aree necessarie per i lavori
  • Ritardo nella consegna (se non è stata accolta l’istanza di recesso)

Tali riserve devono essere iscritte in occasione della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavoro, solo la quantificazione precisa del danno può essere fatta con le modalità previste per le altre riserve (iscrizione nel Registro di Contabilità).

Riserve sulla contabilizzazione dei lavori

Le riserve possono riguardare:

  • la mancata contabilizzazione
  • l’errata misurazione delle quantità
  • l’applicazione dei prezzi.

L’appaltatore ha l’onere di iscrivere riserva tempestivamente specificando: quantità, prezzi ed ubicazione delle lavorazioni.

Devono essere riportate sul libretto delle misure e sulRegistro Devonocontenere:

  • i dati delle misure;
  • ilprezzo;
  • l’ubicazionedelleopere.

Nel caso di lavori aggiunti si deve citare l’ordine di servizio con cui sono stati disposti (l’appaltatore non ha diritto al pagamento di opere che ha eseguito senza una formale disposizione).

Riserve su sospensione e ripresa dei lavori

La sospensione dei lavori può essere di tre tipolgie:

  • Sospensione legittima. Rientra in una delle casistiche indicate dagli articoli 158 e 159 del D.P.R. 207/2010 (ad esempio avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte). In tali casi l’appaltatore non ha diritto ad alcun ristoro.
  • Sospensione legittima divenuta illegittima. Si verificano quando, becnhé siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione leggittima, non è stata disposta la ripresa dei lavori. In tal caso l’appaltatore diffida a riprendere e iscrive riserva sul verbale di ripresa
  • Sospensione illegittima. E' una sospensione che non rientra nelle suddette casisitiche (art. 160 D.P.R. 207/2010). L’appaltatore deve iscrivere riserva sul verbale di sospensione. Nel verbale di sospensione la riserva è generica, nel verbale di ripresa contiene la quantificazion dei danni e nel Registro assume forma definitiva.

Riserve a seguito di perizia di variante

Il committente ha diritto di imporre varianti entro il 20% in aumento o diminuzione.

La riserva può riguardare le variazioni, le motivazioni, le quantità, i prezzi applicati, l’equo indennizzo ed il tempo assegnato.

Nel caso di variante di entità inferiore al 20% dell'importo contrattuale, prima di poter procedere all'approvazione delle opere in variante, la Stazione Appaltante chiederà all'appaltatore di firmare apposito atto di sottomissione con il quale lo stesso si impegna all'esecuzione di dette opere. Tipicamente in allegato all'atto di sottomissione troveremo un verbale di concordamento dei nuovi prezzi necessari per contabilizzare lavorazioni non previte nel contratto originario (art. 163 D.P.R. 207/2010).

Se l’appaltatore sottoscrive per accettazione l'atto di sottomissione, accetta le variazioni e le condizioni riportate nella perizia di variante e conseguentemente non può iscrivere riserve su quanto riportato nella stessa. L'alternativa è la firma dell'atto di sottomissione con “motivato dissenso” (art. 161 comma 4 secondo periodo D.P.R. 207/2010) che permetterà all'esecutore di formulare le proprie riserve.

Discorso analogo può essere condotto per il verbale di concordamento nuovi prezzi, con la differenza che in questo caso le alternative sono o la firma per accettazione incondizionata o il rifiuto a firmare. In quest'ultimo caso l'art. 163 comma 5 del D.P.R. 207/2010 prevede che la Stazione Appaltante possa ingiungere comunque i nuovi prezzi, facendo salvo il diritto dell’appaltatore di iscrivere riserva nel primo atto contabile disponibile (non nel varbale di concordamento nuovi prezzi).

Riserve per andamento anomalo dei lavori

In occasione dell’offerta l’appaltatore ha programmato la propria organizzazione su una determinata produzione media.

Qualora alcune circostanze impediscono all’appaltatore di eseguire i lavori nel modo e nei tempi programmati (ritardi nella redazione della perizia di variante, interferenze, indisponibilità aree), si ha una riduzione della produttività, con conseguenti maggiori costi.

Se l’andamento anomalo è attribuibile a responsabilità del committente, le conseguenze di tali circostanze non rientrano nel rischio imprenditoriale che si è consapevolmente assunto l’appaltatore cui spetta il riconoscimento dei danni subiti ed una proroga dei tempi contrattuali.

L’appaltatore deve iscrivere riserva in occasione del primo SAL disponibile non appena il danno diventa apprezzabile economicamente. Nei SAL successivi può aggiornare la riserva con i nuovi dati di produzione.

In tal senso tipiche voci di danno sono:

  • maggiori spese generali
  • ritardata formazione dell’utile;
  • proroga della validità di polizze;
  • attrezzature impegnate;
  • maggiori costi legati a personale tecnico o a maestranze;
  • incremento dei costi dei materiali;
  • oneri finanziari

Riserve sul certificato di ultimazione dei lavori

Le riserve sul certificato di ultimazione riguardano:

  • il mancato accoglimento di una proroga;
  • eventuali modifiche richieste tardivamente dalla committenza
  • il tardivo accertamento dell’ultimazione da parte della D.L.
  • ventuali altre motivazioni che hanno causato il mancato rispetto dei tempi ma che esulano dalla responsabilità dell'appaltatore.

La riserva con la quale si richiede la disapplicazione della penale deve essere iscritta anche sul conto finale.

Riserve sul conto finale

L’appaltatore, a pena di decadenza, deve confermare tutte le riserve sul Conto Finale. L’appaltatore non può aggiungere sul conto finale riserve se non quelle:

  • relative ad eventuali decurtazioni contabili;
  • relative alla penale;
  • relative al ritardo nella emissione del contofinale.

Riserve in fase di collaudo

In occasione del collaudo l’appaltatore può aggiungere riserve relative a:

  • circostanze inerenti il collaudo
  • detrazioni o deprezzamenti contabili operate dal collaudatore
  • conferma di una eventuale penale riconosciuta in fase di conto finale
  • ritardo nella emissione del collaudo (custodia, manutenzione, spese generali, polizze, ritardato pagamento della rata di saldo).

Risoluzione delle controversie

Accordo bonario

Se le riserve iscritte superano il 10% dell’importo del contratto, si applica il procedimento per l’accordo bonario.

La D.L. comunica l’importo delle riserve al RUP cui trasmette una relazione riservata. Il RUP valuta la manifesta infondatezza, acquisisce il parere dell'eventuale collaudatore in corso d'opera e formula all’impresa una proposta.

Se la proposta viene accettata e sottoscritta dall’impresa, viene trasmessa all’amministrazione per l’approvazione. Dopo l’approvazione viene sottoscritto il definitivo verbale di accordo bonario.

Se l’importo del contratto è maggiore di € 10.000.000 si forma una commissione. Se l’importo del contratto è minore, la nomina della commissione è facoltativa.

La commissione è composta da tre membri:

  • due nominati dai contraenti
  • uno nominato di comune accordo (altrimenti provvede il tribunale).

La commissione acquisisce i pareri che ritiene opportuni e formula una propria proposta di accordo bonario.

Rif. art. 240 D.Lgs. 163/2006

Transazione

Anche nei casi diversi da quelli previsti per l’accordo bonario, le controversie possono sempre essere risolte mediante una transazione (art. 239 D.Lgs. 163/2006).

Se l’importo della transazione è superiore a € 100.000, c’è bisogno del parere dell’avvocatura o del dirigente più alto in grado della Stazione Appaltante.

Collaudo

Nei casi in cui non ricorrano le condizioni per l’avvio del procedimento di accordo bonario, né si giunge ad una transazione in corso d’opera, la D.L. trasmette al collaudatore una relazione riservata sulle riserve. Sulla base di tale relazione, oltre che sulla base degli altri elementi che il collaudatore riterrà necessario reperire, il collaudatore provvederà alla redazione di una relazione riservata per il R.U.P. con una proposta di soluzione della controversia.

Il committente valuta tale proposta entro 90gg. dalla trasmissione del collaudo decidendo se accettarla o meno.

Arbitrato

Se i precedenti tentativi di risoluzione della controversia non hanno esito positivo, l'impresa appaltatrice può presentare istanza di arbitrato, sempre che il contratto d’appalto non abbia escluso tale possibilità.

Ricorso alla magistratura ordinaria

In alternativa all'arbitrato, o qualora questo non abbia avuto esito positivo, si ricorre alla magistratura ordinaria.


appalti_pubblici/riserve_appaltatore.txt · Ultima modifica: 2023/07/03 17:59 da mickele

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