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Documento preliminare alla progettazione
Il Responsabile del Procedimento, successivamente alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche, cura la redazione del documento preliminare alla progettazione per ogni opera che verrà poi inserita nell'elenco annuale.
L'art. 257 terzo comma del D.P.R. 207/2010 stabilisce che il documento preliminare alla progettazione può contenere l'ammontare delle penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse. L'importo di dette penali deve essere compreso, valutato su base giornaliera, è compreso tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non può essere superiore al dieci per cento.