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appalti_pubblici:corpo_misura

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Linea 5: Linea 5:
 ===== Lavori a corpo e a misura ===== ===== Lavori a corpo e a misura =====
  
-La distinzione assume rilevanza nella fase esecutiva dell'appalto: mentre negli appalti a misura o in economia il corrispettivo può variare, sempre all'interno dell'importo contrattuale, in funzione della quantità di lavoro effettivamente eseguita, nell'appalto a corpo il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di lavoro che venga effettivamente a gravare sull'appaltatore, maggiore o minore. +La distinzione assume rilevanza nella fase esecutiva dell'appalto: mentre negli appalti a misura il corrispettivo può variare, sempre all'interno dell'importo contrattuale, in funzione della quantità di lavoro effettivamente eseguita, nell'appalto a corpo il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di lavoro che venga effettivamente a gravare sull'appaltatore, maggiore o minore. 
  
 L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo //globalmente// pattuito al quale "naturalmente" accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319). L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo //globalmente// pattuito al quale "naturalmente" accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).
Linea 17: Linea 17:
 ===== Lavori in economia contemplati nel contratto ===== ===== Lavori in economia contemplati nel contratto =====
  
-Per prima cosa pare utile ricordare che i “lavori in economia" analizzati sono quelli contemplati nel contratto (ex art. 179 del D.P.R. 207/2010) e sono, pertanto, una facoltà di cui solo il direttore dei lavori può disporre. Preme sottolineare che le predette lavorazioni in economia, ordinate dal DL, sono una particolare modalità di esecuzione e di contabilizzazione dei lavori (con le limitazioni di seguito riportate), che si distingue nettamente dall'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ex art. 125 del Codice dei contratti; quest’ultima fattispecie è, infatti, una modalità di "affidamento" che va confusa con le ordinarie procedure di contabilizzazione delle opere. +Per prima cosa pare utile ricordare che i “lavori in economia" analizzati sono quelli contemplati nel contratto (ex art. 179 del D.P.R. 207/2010) e sono, pertanto, una facoltà di cui solo il direttore dei lavori può disporre.  
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 +E' bene sottolineare che le predette lavorazioni in economia, ordinate dal DL, sono una particolare modalità di esecuzione e di contabilizzazione dei lavori (con le limitazioni di seguito riportate), che si distingue nettamente dall'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ex art. 125 del Codice dei contratti; quest’ultima fattispecie è, infatti, una modalità di "affidamento" che va confusa con le ordinarie procedure di contabilizzazione delle opere. 
  
 Inoltre, è bene ricordare che esiste anche una diversa fattispecie di “lavori in economia”: sono quelli previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ovvero quelli che, nell'ambito dell’articolazione del costo complessivo di un lavoro, ricadono sotto la denominazione “Somme a disposizione della stazione appaltante per:…”. Si rammenta però che per disporre di tali somme, durante l'esecuzione dei lavori, è necessaria l’autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante e che quindi, per tale motivo, il DL non ha competenza alcuna nel disporre autonomamente di questi fondi.  Inoltre, è bene ricordare che esiste anche una diversa fattispecie di “lavori in economia”: sono quelli previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ovvero quelli che, nell'ambito dell’articolazione del costo complessivo di un lavoro, ricadono sotto la denominazione “Somme a disposizione della stazione appaltante per:…”. Si rammenta però che per disporre di tali somme, durante l'esecuzione dei lavori, è necessaria l’autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante e che quindi, per tale motivo, il DL non ha competenza alcuna nel disporre autonomamente di questi fondi. 
Linea 28: Linea 30:
   * Lavorazioni non riconducibili, per quantità e modalità di esecuzione, ai prezzi di contratto vale a dire non è ammissibile eseguire in economia lavorazioni per le quali esiste apposito prezzo contrattuale.   * Lavorazioni non riconducibili, per quantità e modalità di esecuzione, ai prezzi di contratto vale a dire non è ammissibile eseguire in economia lavorazioni per le quali esiste apposito prezzo contrattuale.
  
-Alla luce delle predette considerazioni, si sottolinea come il ricorso “all'economia” entro il contratto non si configuri pertanto come la contabilizzazione di un’opera compiuta (prezzo unitario comprensivo di materiali, noli e manodopera), ma avviene invece contabilizzando separatamente operai, materiali, mezzi d’opera e attrezzature.   +Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso “all'economia” entro il contratto non si configura pertanto come la contabilizzazione di un’opera compiuta (prezzo unitario comprensivo di materiali, noli e manodopera), ma avviene invece contabilizzando separatamente operai, materiali, mezzi d’opera e attrezzature.   
  
 ==== Contabilizzazione delle opere in economia ==== ==== Contabilizzazione delle opere in economia ====
Linea 50: Linea 52:
 Una seconda osservazione riguarda il fatto che gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara. Ne consegue pertanto che anche le eventuali economie da liquidarsi nell'ambito della contabilità dei costi della sicurezza, dovranno essere contabilizzate con gli stessi criteri stabiliti per i lavori e secondo quanto illustrato nella presente comunicazione, **senza l’applicazione del ribasso di gara**. Una seconda osservazione riguarda il fatto che gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara. Ne consegue pertanto che anche le eventuali economie da liquidarsi nell'ambito della contabilità dei costi della sicurezza, dovranno essere contabilizzate con gli stessi criteri stabiliti per i lavori e secondo quanto illustrato nella presente comunicazione, **senza l’applicazione del ribasso di gara**.
  
-Una terza ed ultima considerazione riguarda la distinzione tra noli contabilizzati a misura e noli contabilizzati in economia. Si osserva che il descrittivo della voce “nolo di…” non è una condizione sufficiente per considerarla opera in economia e conseguentemente inserirla nelle liste delle provviste e dei mezzi d’opera. Sulla scorta di quanto sopra è necessario che il DL valuti se il nolo si inserisce all'interno di una lavorazione a misura (e pertanto dovrà essere inserito sul libretto delle misure), oppure, se si inserisca all'interno di una lavorazione contabilizzata in economia (e pertanto dovrà essere inserito nelle liste delle provviste e dei mezzi d’opera).+Una terza ed ultima considerazione riguarda la distinzione tra noli contabilizzati a misura e noli contabilizzati in economia. Si osserva che il descrittivo della voce “nolo di…” non è una condizione sufficiente per considerare la relativa prestazione in economia (e conseguentemente inserirla nelle liste delle provviste e dei mezzi d’opera). Sulla scorta di quanto sopra è necessario che si valuti
 +  * se il nolo si inserisce all'interno di una lavorazione a misura sarà contabilizzato come una qualsiasi lavorazione a misura, e pertanto sarà inserito direttamente sul libretto delle misure) 
 +  * se si inserisce all'interno di una lavorazione in economia dovrà essere inserito nelle liste delle provviste e dei mezzi d’opera.
  
  

appalti_pubblici/corpo_misura.1408608829.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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