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appalti_pubblici:corpo_misura

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Contabilità dei lavori

Le prestazioni di un appalto possono essere contabilizzate a corpo, a misura o in economia.

La distinzione assume rilevanza nella fase esecutiva dell'appalto: mentre negli appalti a misura o in economia il corrispettivo può variare, sempre all'interno dell'importo contrattuale, in funzione della quantità di lavoro effettivamente eseguita, nell'appalto a corpo il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di lavoro che venga effettivamente a gravare sull'appaltatore, maggiore o minore.

L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale “naturalmente” accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).

Per l'appalto a misura l'elemento caratterizzante è invece costituito dai prezzi corrisposti a fronte dell'esecuzione delle singole lavorazioni. Tali prezzi costituiscono il vincolo contrattuale sulla base dei quale avviene la contabilizzazione.

Tale chiave di lettura richiama le indicazioni contenute nell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 in base al quale mentre per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare secondo la quantità effettiva della prestazione.

Per gli appalti in economia invece il corrispettivo è calcolato sulla base dei materiali impiegati e delle ore di manodopera degli operai. Il ricorso alla contabilizzazione in economia avviene solo per alcuni tipi di interventi (ad esempio manutenzioni), oppure per singole lavorazioni in situazioni particolari.

In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. Si parla in tal caso di appalti misti, a corpo e misura.

Lavori in economia

La contabilizzazione di opere, trasporti e noli in economia dovrà essere effettuata secondo le tariffe vigenti al momento dell’esecuzione di lavori (art. 179 D.P.R. 207/2010).

Per il costo della manodopera, occorrerà fare riferimento al costo di cui al contratto provinciale del lavoro in vigore alla data di esecuzione, mentre, per i noli e trasporti, si utilizzeranno come riferimento i prezzi di cui all’Elenco Prezzi di riferimento al momento dell’esecuzione dei lavori. Tali voci di prezzo saranno soggette a ribasso solo limitatamente alla componente relative a spese generali ed utili.


appalti_pubblici/corpo_misura.1363858763.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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