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appalti_pubblici:corpo_misura

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Contabilità dei lavori

Le prestazioni di un appalto possono essere contabilizzate a corpo o a misura.

La distinzione assume rilevanza nella fase esecutiva dell'appalto: mentre nell'appalto a misura il corrispettivo può variare in più o in meno, rispetto all'ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguito, nell'appalto a corpo il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di lavoro che venga effettivamente a gravare sull'appaltatore, maggiore o minore.

L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale “naturalmente” accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).

Per l'appalto a misura l'elemento caratterizzante è invece costituito dai prezzi corrisposti a fronte dell'esecuzione delle singole lavorazioni. Tali prezzi costituiscono il vincolo contrattuale sulla base dei quale avviene la contabilizzazione.

Tale chiave di lettura richiama le indicazioni contenute nell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 in base al quale mentre per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. Si parla in tal caso di appalti misti, a corpo e misura.


appalti_pubblici/corpo_misura.1355781064.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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