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appalti_pubblici:corpo_misura

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Contabilità dei lavori

Gli appalti possono essere a corpo, a misura o misti sia a corpo che a misura.

La distinzione assume rilevanza nella fase esecutiva dell'appalto: mentre nell'appalto a misura il corrispettivo può variare in più o in meno, rispetto all'ammontare pattuito, in funzione della maggiore o minore quantità di lavoro effettivamente eseguito, nell'appalto a corpo il prezzo globale pattuito rimane invariato qualunque sia la quantità di lavoro che venga eventualmente a gravare sull'appaltatore, maggiore o minore.

L'appalto a corpo si caratterizza, quindi, per l'invariabilità del prezzo globalmente pattuito al quale “naturalmente” accede la conseguente alea incombente sull'appaltatore (cfr., in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 maggio 1997 n. 740, nonché T.A.R. Piemonte, sez. II, 31 maggio 1996, n. 319).

L'elemento caratterizzante l'appalto a misura sono invece i prezzi corrisposti per le singole lavorazioni. Tali prezzi costituiscono il vincolo contrattuale sulla base dei quale avviene la contabilizzazione.

Tale chiave di lettura richiama le indicazioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, in base ai quali mentre per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che ciascuna delle parti contraenti possa richiederne una verifica in funzione delle quantità effettivamente realizzate, per le opere appaltate a misura la somma prevista nel contratto può variare in base alla quantità effettiva di opere eseguite.


appalti_pubblici/corpo_misura.1355780443.txt.gz · Ultima modifica: 2021/06/13 13:07 (modifica esterna)

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