Con il contratto di appalto una parte (appaltatore) si obbliga nei confronti di un'altra (committente) a realizzare un’opera o a prestare un servizio in un tempo stabilito, con propria organizzazione e gestione a proprio rischio, in cambio di un corrispettivo in denaro (art. 1665 C.C.).
Si tratta quindi di un contratto a prestazioni corrispettive (contratto sinallagmatico) con impegno reciproco tra le parti.
Gli elementi caratterizzanti del contratto sono:
Nel caso di appalti pubblici il committente è un ente pubblico il cui scopo è il preseguimento dell'interesse pubblico.
Il rapporto è regolato da alcune norme generali sempre e comunque applicabili:
Nel caso di appalti di Lavori Pubblici, è opportuno segnalare il D.Lgs. 163/2006 è entrato in vigore il 1/7/2006. Fino al 1994 si è applicata la Legge n. 2248/1865 e dal 1994 al 2006 si è applicata la Legge n. 109/1994. Analogamente per il D.P.R. 207/2010, fino al 2000 si è applicato il R.D. n. 350/1895 e dal luglio 2000 al giugno 2011 si è applicato il D.P.R. n. 554/1999. Infine per il capitolato generale d'appalto, fino al 2000 si è applicato il D.P. R. n. 1063/1962.
Ai documenti di ordine generale sopra riportati si aggiungono altri documenti specifici cha variano da appalto ad appalto:
In riferimento alla prestazione prevista nel contratto d'appalto,il committente può:
In caso di inadempienze il committente ha sostanzialmente tra strumenti per rivalersi sull’appaltatore:
Anche l’appaltatore ha interessi e diritti da tutelare:
Le prestazioni rese dall’appaltatore vengono restituite dal committente sotto forma di corrispettivo. (equilibrio). In cambio l’appaltatore, oltre ad impegnarsi nella realizzazione dell'opera, assume su di sè:
Il committente invece deve: