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Collaudo tecnico-amministrativo

Il collaudo tecnico-amministrativo di un'opera è costituito dall’insieme delle verifiche finalizzate ad accertare la regolarità contabile e amministrativa delle opere eseguite e oggetto dell’appalto.

Il collaudo tecnico-amministrativo di un'opera viene eseguito obbligatoriamente per le opere pubbliche, su esplicita richiesta del committente per le opere private.

Il tecnico esegue i rilievi delle opere visibili nel fabbricato e ne verifica la corrispondenza con il progetto. Il collaudatore deve ricostruire anche l’entità delle opere eseguite e non più visibili. A tal fine esamina i documenti di cantiere quali il Giornale di Cantiere, le bolle di consegna dei materiali, gli ordini scritti, il libretto delle misure, fotografie, eccetera.

La verifica amministrativa avviene con l’esame in contraddittorio della contabilità, in rapporto ai termini del contratto di appalto, alle quantità delle opere preventivate ed eseguite ed ai materiali usati.

Il collaudatore verifica inoltre che eventuali opere eseguite in variante o in aggiunta a quanto stabilito nel contratto di appalto siano state approvate dal committente.

Il collaudatore amministrativo rileva anche l’esecuzione a regola d’arte delle opere e la corrispondenza dei materiali a quanto esposto in contabilità.

Il committente può conferire l’incarico alla fine delle opere oppure all’inizio delle stesse (collaudo in corso d'opera). In quest'ultimo caso il collaudatore dovrà seguire con particolare riguardo l’esecuzione delle opere che verranno coperte con l’evolversi dei lavori.

Alla fine delle operazioni il collaudatore redige un certificato di collaudo che autorizza il pagamento del saldo dell’opera.

Requisiti dei tecnici incaricati

Per le opere pubbliche, gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti edili) iscritti ai rispettivi ordini professionali da almeno cinque anni. Nel caso di opere di importo superiore ad un milione di euro è richiesta l'iscrizione da almeno dieci anni.

Il collaudatore non può essere un professionista che ha progettato o diretto le medesime opere.

Nelle opere pubbliche, quando l’importo dei lavori è superiore ad Euro 2.500.000, viene nominata una commissione di collaudo composta da due membri. Per opere di importo superiore ad Euro 5.000.000 il numero dei membri è elevato a tre di cui due devono possedere una professionalità tecnica.

Per le opere private non esistono disposizioni legislative in materia.


appalti_pubblici/collaudo/collaudo_amministrativo.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

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