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Rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in:

e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

Principale normativa di riferimento

Definizioni

Procedure operative ed amministrative

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

  1. autosmaltimento dei rifiuti;
  2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
  3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Il produttore/detentore dei rifiuti deve assicurarsi che i soggetti terzi ai quali affida i rifiuti (trasportatori o impianti di smaltimento o recupero) siano regolarmente autorizzati alla gestione degli stessi, ai sensi delle vigenti norme in materia dei rifiuti.

La responsabilità del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Per alcune tipologie di smaltimento preliminare dei rifiuti, indicate come D13 (raggruppamento preliminare), D14 (ricondizionamento preliminare) e D15 (deposito preliminare, escluso il deposito temporaneo) nell’allegato B alla parte IV del Dlgs. 152/06, il produttore dei rifiuti deve acquisire, oltre al formulario, anche il certificato di avvenuto smaltimento dall’impianto di smaltimento finale dei rifiuti.

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art 212 del Dlgs. 152/06 è requisito per lo svolgimento delle attività di:

Non è richiesta l’iscrizione all’Albo prevista dall’art. 212 comma 5 ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Gli impianti di destinazione possono effettuare operazioni di smaltimento (elenco allegato B Dlgs. 152/06) oppure operazioni di recupero (elenco allegato C Dlgs. 152/06). Gli impianti possono essere autorizzati in procedura semplificata per le operazioni di recupero (DM 5/2/98) oppure in procedura ordinaria per operazioni di recupero e/o smaltimento (art. 208 dlgs. 152/06).

Prima del conferimento in impianti di recupero o di smaltimento deve essere effettuata una caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti finalizzata alla verifica della loro conformità alla tipologia di gestione prescelta. Per lo smaltimento in discarica occorre fare riferimento ai criteri di ammissibilità in discarica dettati dal DM 3 agosto 2005.

Il Dlgs. 36/2003 classifica le discariche nelle seguenti categorie:

  1. discarica per rifiuti inerti;
  2. discarica per rifiuti non pericolosi;
  3. discarica per rifiuti pericolosi.

I rifiuti sono identificati sulla base del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) riportato nell'allegato D, parte quarta, del Dlgs. 152/2006. Il CER è rappresentato da sei cifre:

I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco all’interno del catalogo dei codici CER.

Codici CER di rifiuti connessi con attività di cantiere

I rifiuti da costruzione e demolizione sono rifiuti speciali classificati con codice CER 17:

Altri codici CER utili possono essere i CER 15 01 (imballaggi, compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) e i CER 20 (rifiuti domestici e assimilabili, inclusi i rifiuti della raccolta differenziata). Nel codice CER 20 sono compresi i rifiuti prodotti da giardini e parchi. I rifiuti prodotti dalla manutenzione degli automezzi, come ad esempio gli oli esausti (CER 130208*), le batterie (CER 160601*) e i filtri dell’olio (CER 160107*), sono compresi tra i rifiuti pericolosi.

Il trasporto dei rifiuti

Durante il trasporto i rifiuti speciali devono essere accompagnati da un formulario di identificazione (FIR) emesso alternativamente dal produttore o detentore o trasportatore dei rifiuti.

Deve contenere almeno i seguenti dati:

  1. nome ed indirizzo del produttore e del detentore
  2. origine, tipologia e quantità del rifiuto
  3. impianto di destinazione
  4. data e percorso dell'istradamento
  5. nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il modello e i contenuti del formulario di identificazione sono riportati nel DM n. 148 del 1 aprile 1998.

La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del Dlgs.152/06, non necessita quindi di formulario.

I registri di carico e scarico dei rifiuti annotano le movimentazioni dei rifiuti specificando data e quantitativi. Il carico deve essere segnato nel momento in cui viene prodotto il rifiuto, lo scarico avviene nel momento nel quale i rifiuti sono prelevati dal deposito temporaneo ai fini del trasporto presso impianti autorizzati.

Le annotazioni devono essere effettuate entro 10 gg lavorativi dal carico e dallo scarico dei rifiuti.

I soggetti obbligati alla tenuta de registri di carico e scarico sono riportati nell’art. 190 del dlgs 152/06. Sono tenute al registro le imprese di costruzione e demolizione che producono rifiuti pericolosi. Non sono tenute alla compilazione del registro le imprese iscritte all’albo gestori per il trasporto in conto proprio.

Il registro da adottare è quello previsto dal DM 1 aprile 1998, n. 148 e deve essere conservato presso il luogo stesso di produzione (può essere tenuto dalle organizzazioni di categoria per produzione annua inferiore 10 t di rifiuti non pericolosi ed inferiore a 2 t per i pericolosi).

I registri, integrati dai formulari, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

I soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189 Dlgs 152/06 sono tenuti annualmente alla compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con scadenza 30 aprile di ogni anno.

Tale obbligo sussiste per le imprese che producono rifiuti pericolosi da costruzione e demolizione.

A partire dal 1° ottobre 2013 (D.M.Amb. 20/03/2013) per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, il MUD è stato sostituito dal Sistri (sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi). Per tutte le altre imprese l’avvio del sistema è fissato per il 3 marzo 2014.

Dovranno iscriversi al SISTRI:

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.sistri.it.

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio è definito nella parte IV al Dlgs. 152/06, articoli 254-263.