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Bonifica di siti contaminati

Per bonifica di un sito contaminato si intende l’insieme degli interventi atti a ridurre la concentrazione delle sostanze inquinanti o isolare le fonti di inquinamento (messa in sicurezza) nelle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Rif. artt. 239 ÷ 266 e art. 304 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Definizioni

Procedure operative ed amministrative

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il responsabile dell'inquinamento, o altro soggetto interessato, mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione al Comune, Provincia, Regione, ARPA nonché Prefetto.

Il responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia al Comune (Settore Ambiente e Territorio) ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione.

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento/soggetto interessato ne dà immediata notizia al Comune ed alla Provincia competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta il piano di caratterizzazione del sito. Entro i trenta giorni successivi il Comune, su delega della Regione, convocata la conferenza di servizi, a cui partecipano ARPA e Provincia, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente al 2006 la cui evidenza si manifesti successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica al Comune, alla Provincia ed all’ARPA l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sanitaria e ambientale sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio e richiedendo eventualmente un piano di monitoraggio, dichiara concluso positivamente il procedimento. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile presenta, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa (riguardante i siti contaminati con attività in esercizio) o permanente.

La conferenza di servizi approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi.

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente.

L’attivazione di un procedimento di bonifica ex D. Lgs. 152/06 avviene da parte del responsabile o soggetto interessato (es. proprietario), oltre che in caso di eventi accidentali o storici con rischio di aggravamento, anche nel caso di eventi storici in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica (242 c.11) e quando un danno ambientale non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminente che si verifichi (304 c.2). In questi casi è sufficiente una comunicazione al Comune, Provincia e Regione ed ARPA. L’attivazione di un procedimento può inoltre avvenire a seguito di ordinanza della Provincia ai sensi dell'art. 244 c.2 e d'ufficio da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 250.