Strumenti Utente



casa_rumorosa_citare_in_giudizio_il_costruttore

Questa è una vecchia versione del documento!


Casa rumorosa? E' possibile citare in giudizio il costruttore

Con sentenza n. 103 del 29 maggio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Al di là del tecnicismo questa abrogazione ha pesanti effetti nelmondo dell'edilizia degli ultimi anni. Vediamo perché.

In Italia dal 1995 c'è una legge quadro sull'acustica (è la legge 447 del 26 ottobre 1995). A seguire c'è stato il D.P.C.M. del 5/12/1997 che ha stabilito i parametri minimi che devono essere rispettati in edilizia. Conseguentemente pareti perimetrali, solette, muri divisori tra unità immobiliari etc. devono rispettare un certo valore di abbattimento del rumore. Se l'immobile non soddisfa questi requisiti, l'acquirente può rivalersi sul venditore perché trattasi di grave vizio costruttivo.

L'art. 15, comma 1, lettera c, della legge n. 96 del 4/6/2010, ha previsto che, in attesa di recepire la normativa europea, la norma del D.P.C.M. che consentiva di rivalersi sul venditore non si applica tra privati. Questo aveva valore retroattivo. La sentenza della Corte Costituzionale ripristina il diritto del privato a rivalersi sul costruttore in caso di mancato rispetto della normativa acustica. A tal proposito è bene sottolineare che la carenza di requisiti acustici passivi negli edifici costituisce, per gran parte della Giurisprudenza, grave difetto facendo appello alle responsabilità contrattuali (art. 1490 C.C.) o extracontrattuali (art. 1669 C.C.) che gli appaltatori/venditori hanno nei loro confronti.


casa_rumorosa_citare_in_giudizio_il_costruttore.1416825698.txt.gz · Ultima modifica: 2014/11/24 11:41 da mickele

Facebook Twitter Google+ Digg Reddit LinkedIn StumbleUpon Email