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casa_rumorosa_citare_in_giudizio_il_costruttore

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Linea 1: Linea 1:
-====== Casa rumorosa? È possibile citare in giudizio il costruttore ======+====== Casa rumorosa? E' possibile citare in giudizio il costruttore ======
  
-Con sentenza n. 103 del 29 maggio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Al di là del tecnicismo questa abrogazione ha pesanti effetti nelmondo dell'edilizia degli ultimi anni. Vediamo perché.+Con sentenza n. 103 del 29 maggio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Al di là dei tecnicismi giuridici, questa sentenza ha pesanti effetti sul mondo dell'edilizia. Vediamo perché.
  
-In Italia dal 1995 c'è una legge quadro sull'acustica (è la legge 447 del 26 ottobre 1995). A seguire c'è stato il D.P.C.M. del 5/12/1997 che ha stabilito i parametri minimi che devono essere rispettati in edilizia. Conseguentemente pareti perimetrali, solette, muri divisori tra unità immobiliari etc. devono rispettare un certo valore di abbattimento del rumore. Se l'immobile non soddisfa questi requisiti, l'acquirente può rivalersi sul venditore perché trattasi di grave vizio costruttivo.+In Italia dal 1995 è in vigore una legge quadro sull'acusticaè la legge 447 del 26/10/1995. A distanza di poco più di un anno è stato emanato il D.P.C.M. del 5/12/1997 che ha stabilito i requisiti acustici minimi in edilizia. Conseguentemente pareti perimetrali, solette, muri divisori tra unità immobiliari etc. avrebbero dovuto rispettare ben precisi valori minimi di abbattimento del rumore. Sempre il medesimo decreto stabiliva cee, qualora l'immobile non soddisfi tali requisiti, la possibilità per l'acquirente di rivalersi sul venditore/costruttore.
  
-L'art. 15, comma 1, lettera c, della legge n. 96 del 4/6/2010ha previsto che, in attesa di recepire la normativa europea, la norma del D.P.C.M. che consentiva di rivalersi sul venditore non si applica tra privati. Questo aveva valore retroattivo. La sentenza della Corte Costituzionale ripristina il diritto del privato a rivalersi sul costruttore in caso di mancato rispetto della normativa acustica. A tal proposito è bene sottolineare che la carenza di requisiti acustici passivi negli edifici costituisce, per gran parte della Giurisprudenza, grave difetto facendo appello alle responsabilità contrattuali (art. 1490 C.C.) o extracontrattuali (art. 1669 C.C.) che gli appaltatori/venditori hanno nei loro confronti.+A distanza di pochi anni, l'art. 15, comma 1, lettera c, della legge n. 96 del 4/6/2010 ha previsto che, con valore retroattivo, in attesa di recepire la normativa europea, la norma del D.P.C.M. che consentiva di rivalersi sul venditore non si sarebbe applicata tra privati. La sentenza della Corte Costituzionale citata all'inizio dell'articolo ripristina il diritto del privato a rivalersi sul costruttore in caso di mancato rispetto della normativa acustica.  
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 +A tal proposito è bene sottolineare che la carenza di requisiti acustici passivi negli edifici, per gran parte della Giurisprudenza, costituisce grave difetto coinvolgendo le responsabilità contrattuali (art. 1490 C.C.) o extracontrattuali (art. 1669 C.C.) che gli appaltatori/venditori hanno nei confronti degli aquirenti.

casa_rumorosa_citare_in_giudizio_il_costruttore.1416822999.txt.gz · Ultima modifica: 2014/11/24 10:56 da mickele

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