Cambiata la validita' temporale del DURC

Con la conversione in legge del DL 69/2013 il periodo di validità del Durc è ora di 120 giorni. Tale nuova validità si applica:

Inoltre la validità di 120 giorni dei Durc acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Leg. n. 163/2006 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.

Ulteriore grande novità è l'applicabilità del DURC anche a fasi diverse di un appalto pubblico. Nel passato il DURC doveva essere richiesto per ogni singola fase. Adesso le PA possono verificare con lo stesso Durc fasi diverse, purché si operi nell'ambito dei 120 giorni e vengano rispettate alcune limitazioni. Le fasi dell'appalto sono state divise in tre “raggruppamenti”. Lo stesso Durc può essere impiegato per più fasi all'interno dello stesso raggruppamento.

Il primo raggruppamento comprende i Durc richiesti fino alla stipula del contratto:

Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, con esclusione della fase di pagamento del saldo finale. Sono quindi compresi

La terza fase è costituita dal pagamento del saldo finale in concomitanza del quale dovrà essere richiesto sempre un ulteriore Durc.

Per maggiori dettagli vi rinvio direttamente alla circolare http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/ML%20circ.%20n.%2036-2013%20-%20DURC%20-%20D.L.%20n.%2069-2013.pdf.