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Cambiata la validita' temporale del DURC

Con la conversione in legge del DL 69/2013 il periodo di validità del Durc è ora di 120 giorni. Tale nuova validità si applica:

  • ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 31, comma 5, primo periodo);
  • ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale (art. 31, comma 8-ter)
  • ai lavori edili tra soggetti privati, fino al 31 dicembre 2014 (art. 31, comma 8- sexies).

Inoltre la validità di 120 giorni dei Durc acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Leg. n. 163/2006 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.

Ulteriore grande novità è l'applicabilità del DURC anche a fasi diverse di un appalto pubblico. Nel passato il DURC doveva essere richiesto per ogni singola fase. Adesso le PA possono verificare con lo stesso Durc fasi diverse, purché si operi nell'ambito dei 120 giorni e vengano rispettate alcune limitazioni. Le fasi dell'appalto sono state divise in tre “raggruppamenti”. Lo stesso Durc può essere impiegato per più fasi all'interno dello stesso raggruppamento.

Il primo raggruppamento comprende i Durc richiesti fino alla stipula del contratto:

  • verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38, comma i, lettera i), Digs n. 163/06;
  • aggiudicazione del contratto;
  • stipula del contratto.

Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto, con esclusione della fase di pagamento del saldo finale. Sono quindi compresi

  • pagamento degli stati di avanzamento
  • certificato di collaudo.

La terza fase è costituita dal pagamento del saldo finale in concomitanza del quale dovrà essere richiesto sempre un ulteriore Durc.

Per maggiori dettagli vi rinvio direttamente alla circolare http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/ML%20circ.%20n.%2036-2013%20-%20DURC%20-%20D.L.%20n.%2069-2013.pdf.


cambiata_la_validita_temporale_del_durc.txt · Ultima modifica: 2014/02/21 12:27 da mickele

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