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Controlli sui prodotti per uso strutturale

Per prodotto per uso strutturale si intende qualsiasi materiale o prodotto che consenta all'opera nella quale è inserito di soddisfare il requisito di ‘Resistenza meccanica e stabilità’.

Il DM 14/01/2008 prevede tre forme di controllo obbligatorie sui prodotti per uso strutturale:

  • nello stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
  • nel centro di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
  • in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.

A tale riguardo la normativa dà le seguenti definizioni:

  • lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
  • forniture: sono lotti formati da un massimo di 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee;
  • lotti di spedizione: sono lotti formati da un massimo di 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenei.

Qualificazione dei prodotti da costruzione

Per poter essere impiegato in cantiere un prodotto deve ricadere in una delle seguenti casistiche:

  1. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata, dotati di marcatura CE;
  2. materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle norme tecniche, accompagnati da attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale;
  3. materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel capitolo 11 delle NTC08, per i quali il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Controlli di accettazione in cantiere

Tutte i prodotti da costruzione per essere accettati devono essere accompagnati:

nel caso sussista l’obbligo della Marcatura CE

  • da copia della Dichiarazione di conformità CE, riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario;
  • dal documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, al destinatario.

nel caso non sussista l’obbligo della Marcatura CE

  • dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario;
  • dal documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate, al destinatario.

L'assenza della suddetta documentazione determina il rifiuto del materiale.

Modalità esecutive del prelievo e valori limite da rispettare variano da materiale e materiale, come si vedrà nel seguito. In ogni caso la richiesta delle prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta da parte del Direttore dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza ai sensi del DM 14/1/2008, come risulterà da esplicita menzione contenuta sul certificato stesso.

Controlli specifici

Fin qui abbiamo analizzato i requisiti generali comuni a tutti i prodotti per uso strutturale. Nelle pagine di cui ai link seguenti si analizzano i controlli specifici dei singoli materiali:


tecnica_costruzioni/direzione_lavori/controlli_materiali.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:09 (modifica esterna)

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