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Marcatura CE dei prodotti da costruzione

Un prodotto da costruzione per poter essere immesso sul mercato e circolare liberamente all'interno dell'Unione Europea deve rispettare i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) e nella pertinente norma armonizzata. L'elenco dei prodotti coperti da marcatura CE viene pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale Europea, è un elenco molto vasto che comprende materiali di tutti i tipi.

Il marchio CE non è un marchio di qualità di prodotto, ma è un'etichetta che attesta che le prestazioni del prodotto sono misurate e tenute sotto controllo (costanza di prestazioni) come prescritto dalla norma tecnica europea applicabile. La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE sono del produttore.

Cosa significa per un fabbricante applicare al suo prodotto la marcatura CE

Il percorso da seguire per poter apporre il marchio CE sul proprio prodotto varia a seconda della tipologia dello stesso e della sua destinazione d’uso.

In termini generali, il Fabbricante è tenuto a effettuare le prove previste dalla norma armonizzata e implementare un Sistema di Controllo del Processo di Produzione di Fabbrica (FPC). L’FPC descrive le regole standardizzate per controllare le materie prime, i macchinari, la produzione e i requisiti del prodotto finito.

Riassumendo i passaggi per mettersi a norma con il CPR e quindi apporre la marcatura CE sono:

  • individuare la norma tecnica di riferimento
  • effettuare le prove iniziali di tipo
  • redigere e mettere in atto un piano di Controllo della Produzione in fabbrica (FPC)
  • redigere la Dichiarazione di prestazione (DoP)
  • redigere l'etichetta CE
  • superare la visita da parte di un Ente Notificato per la certificazione, solo però nei previsti dalla norma; l'intervento di un Organismo Notificato è espressamente previsto dalle Direttive: in genere quando si tratta di prodotti particolarmente pericolosi è prevista la visita di certificazione da parte di un organismo esterno, negli altri casi il fabbricante può autocertificare il prodotto dopo aver verificato egli stesso il rispetto dei requisiti previsti dalle norme; i ruoli e le responsabilità del Fabbricante e dell’Organismo Notificato variano a seconda dei Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP).

Obblighi del Direttore dei lavori

In fase di accettazione dei materiali in cantiere, è responsabilità del Direttore dei Lavori effettuare i controlli di conformità del prodotto in applicazione del nuovo Regolamento 305/2011.

Il materiale ed i prodotti per uso strutturale devono essere:

  • identificabili univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • qualificati sotto la responsabilità del produttore;
  • accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, ls Dichiarazione di Prestazione (DoP). Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previste nella detta documentazione.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato rifiutando eventuali forniture non conformi.


capitolato/marcatura_ce_prodotti_da_costruzione.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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