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Documenti amministrativo-contabili Appalti Pubblici

Rif.

  • art. 5 D.Lgs. 163/2006
  • TITOLO IX D.P.R. 207/2010

Gli atti redatti dal Direttore dei Lavori, hanno il principale obiettivo di accertare e registrare ciò che ha comportato una spesa. I documenti amministrativi contabili sono:

  1. il giornale dei lavori;
  2. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
  3. le liste settimanali;
  4. il registro di contabilità;
  5. il sommario del registro di contabilità;
  6. gli stati d'avanzamento dei lavori;
  7. i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
  8. il conto finale e la relativa relazione.

Il giornale dei Lavori

È un documento tenuto dal direttore dei lavori o da un assistente dove vengono annotati, giorno dopo giorno, l’ordine e le modalità con cui procedono i lavori, il numero e presenze degli operai e le attrezzature impiegate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

Sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Il libretto delle Misure

È uno dei registri fondamentali e permette l’accertamento delle quantità di lavoro eseguite.

Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto; c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata su brogliacci cartacei, redatti in contraddittorio tra Impresa e Direzione dei Lavori.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

I libretti delle misure sono firmati dal direttore dei lavori e dall’appaltatore (o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure).

Il registro di contabilità

I dati contenuti nel libretto delle misure e nelle eventuali liste settimanali confluiscono nel registro di contabilità con l’aggiunta dei relativi prezzi unitari pertanto attraverso questo documento si determina il credito maturato dall’appaltatore.

Nel registro di contabilità l'appaltatore deve indicare eventuali riserve.

Il registro di contabilità è firmato dal direttore dei Lavori e dall'appaltatore.

Sommario del registro di contabilità

È un documento contabile finalizzato a stabilire l’importo totale, per ogni voce di elenco prezzi e/o lista delle economie, maturato allo Stato di Avanzamento Lavori in esame dall'inizio dei lavori. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Stato Avanzamento lavori

Il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento dei lavori ogni volta che l’impresa ha eseguito opere per un importo pari alla rata di acconto stabilita nel contratto.

Nello stato d'avanzamento sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino all’emissione.

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità.

Certificati di Pagamento

Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori e certifica l’avvenuto pagamento a favore dell’impresa.

Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Conto finale dei Lavori

A lavori ultimati, il direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

  1. i verbali di consegna dei lavori;
  2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
  3. le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  5. gli ordini di servizio impartiti;
  6. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
  7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
  8. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
  9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
  10. le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
  11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
  12. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

appalti_pubblici/documenti.txt · Ultima modifica: 2021/06/13 13:08 (modifica esterna)

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