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Reintrodotta la non ribassabilità dei costi della manodopera

La legge n. 98 del 9 agosto 2013 (conversione del “Decreto del fare”) ha introdotto all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 il comma 3-bis che, soltanto per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, prevede la non soggettabilità a ribasso dei costi della manodopera. Indubbiamente la norma presenta non poche perplessità che si spera verranno fugati da chiarimenti da parte dei ministeri competenti.

Innanzi tutto la norma in oggetto riguarda soltanto le gare da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso e non riguarda, per esempio, la formulazione del prezzo nel caso di aggiudicazioni basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo complessivo Gli importi complessivi che ne conseguono, scorporati dall’importo totale dei lavori ed esclusi dal ribasso, costituiscono condizione unica e identica per tutti i concorrenti, garantendo il principio di parità di trattamento.

Per definire gli aspetti operativi della rpboelmaitca può essere utile fare riferimento alle “Linee Guida Costi e oneri sicurezza e costo manodopera” della Regione Umbria, disponibili all'indirizzo http://www.operepubbliche.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/media/linee-guida-costi-e-oneri-sicurezza-e-costo-manodo.html.

Per la determinazione operativa del costo della manodopera vengono di solito in aiuto i prezzari di riferimento delle regioni che accanto al prezzo unitario forniscono (non sempre) l’incidenza del costo della manodopera. L’elenco prezzi dell'intervento sarà quindi articolato indicando, per ogni voce:

  • il costo unitario complessivo, necessario per la definizione degli importi delle diverse categorie di opere
  • il costo unitario della manodopera
  • gli oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso

Anche il computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso allo stesso modo applicando a ciascuna quantità anche il costo unitario della manodopera, di modo da poter individuare il relativo costo complessivo.

Il quadro economico finale si articolerà quindi in

  • lavori soggetti a ribasso
  • costo della manodopera - non soggetto a ribasso
  • oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso
  • costi della sicurezza previsti dal PSC - non soggetti a ribasso

Si pone il problema della possibilità di estendere o meno il criterio di invariabilità del costo del personale anche al subappalto, dovendosi chiarire se, quanto previsto dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 per gli oneri della sicurezza, debba essere esteso anche alla quota relativa al costo del personale.

Per quanto attiene la contabilità dei lavori occorrerà fare riferimento, per ogni singola voce, ad un prezzo unitario complessivo ottenuto sommando la quota ribassabile alla quota non ribassabile. Ciascun prezzo unitario così determinato sarà impiegato per la redazione dei vari atti contabili. In questo modo i costi della manodopera vengono liquidati con gli stati di avanzamento dei lavori, mentre i costi della sicurezza derivanti dall'applicazione del PSC vengono liquidati in base alla loro effettiva attuazione.


reintrodotta_la_non_ribassabilita_della_manodopera.1399548556.txt.gz · Ultima modifica: 2014/05/08 13:29 da mickele

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